Stupefacenti: illegittime le misure di prevenzione del Questore

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 75-bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (T.U. sugli stupefacenti), introdotto dall’art. 4-quatcr del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n.272

6 Giugno 2016
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Il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare volta a chiarire le linee guida da adottare in seguito alla sentenza 20 aprile 2016, n. 94 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato illegittimo l’art. 75-bis del d.lgs. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) nella misura in cui il medesimo attribuiva al Questore la facoltà di adottare misure di prevenzione nei confronti di soggetti tossicodipendenti già condannati per reati contro la persona ovvero contro il patrimonio.
Tra le misure che il Questore poteva adottare, rientravano:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

Leggi la Circolare 31 maggio 2016