La richiesta di comunicazione dei dati del conducente è autonoma rispetto alla sanzione

I giudici di merito confermano l’orientamento secondo il quale la proposizione del ricorso contro il verbale di accertamento per eccesso di velocità ex art.142 non sospende l’obbligo di comunicare i dati del conducente

12 Luglio 2016
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L’impugnazione del verbale di accertamento della violazione dell’art. 142 C.d.S. non sospende l’efficacia del provvedimento con il quale l’organo di polizia stradale intima al proprietario del veicolo e all’obbligato in solido, di comunicare i dati del conducente al momento della commissione della violazione, ai fini della decurtazione dei punti sulla patente di guida.

Il giudice di merito infatti riprende l’orientamento maggioritario della Suprema Corte di Cassazione, la quale sostiene che “il termine assegnato al proprietario per comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente decorre non dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia; né è previsto che quest’ultimo debba soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito”.

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