Rimozione: è sempre necessario ricorrere agli organi di polizia stradale

Per la Corte di Cassazione commette reato chi provvede a bloccare o rimuovere, tramite impresa privata, i veicoli parcheggiati in divieto su strada aperta al pubblico senza previo accertamento amministrativo della violazione

14 Luglio 2016
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IL CASO

Un’azienda sanitaria regionale affida in concessione ad una società privata l’attività di rimozione dei veicoli parcheggiati in divieto nell’area privata, ma aperta al pubblico, di un ospedale cittadino. I concessionario si comporta come un organo di polizia stradale: rimuove i veicoli oppure li blocca con l’applicazione delle c.d. ganasce e rifiuta la loro restituzione al legittimo proprietario se non viene prima saldata la fattura. Il tutto avviene in totale autonomia senza intervento di alcun organo di polizia stradale e quindi diversi automobilisti denunciano la società privata e i dirigenti dell’ASL per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione.

LA DECISIONE

Dopo essere stati assolti in primo e secondo grado, su ricorso del procuratore generale della repubblica e delle parti civile, il caso approda in Cassazione. La Suprema Corte da ragione ai ricorrenti, specificando diverse importanti questioni:
– Nei luoghi privati aperti al pubblico l’applicazione delle “sanzioni accessorie presuppone un accertamento amministrativo dell’infrazione che non può essere eseguita da organi non dotati di poteri di polizia;
– Anche se effettuata nei termini di legge, la facoltà di rimuovere o far rimuovere i veicoli da parte dell’ASL non implica anche il diritto di ritenzione fino al pagamento delle relative spese;
– Il blocco dei veicoli con le c.d. ganasce è sempre illegittimo e la pretesa del pagamento di una somma per la liberazione del veicolo dalle ganasce che può risolversi in un profitto ingiusto.

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