Ausiliari del traffico e competenze (M. Ancillotti)

24 Agosto 2016
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La situazione sarebbe in realtà semplice se rapportata alla normativa di riferimento, ma può diventare complessa se si segue l’onda dell’emotività e delle richieste spesso sorprendenti, dell’appartato politico di riferimento, non sempre in grado di distinguere adeguatamente tra le diverse categorie di organi accertatori di violazioni amministrative e di definirne con correttezza i rispettivi ambiti di competenza operativa.

Si fa spesso confusione tra veri e propri ausiliari del traffico e della sosta che, come vedremo nel prosieguo, appartengono ad una categoria ben definita dalla legge e autorizzati ad accertare un numero ed una tipologia molto precisa di violazioni del codice della strada ed altri organi accertatori, identificabili in via generale attraverso un generico ricorso all’articolo 13 della legge 689/81, abilitati ad accertare violazioni amministrative contenute in regolamenti comunali e/o ordinanze sindacali.

Cerchiamo di fare chiarezza una volta per tutte.

Articolo 17, commi 132 e 133, legge 15 maggio 1997, n. 127, Legge Bassanini

La figura dell’ausiliare del traffico è stata introdotta dall’articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, c.d. Legge Bassanini.

Comma 132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.

comma 133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285[1].

A decorrere dal 1° gennaio 2000, pertanto, le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all’articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell’articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.

L’ausiliare del traffico è un pubblico ufficiale?

È stato, quindi, confermato che gli ausiliari del traffico hanno pieno potere di contestazione, redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento e, nell’ambito della loro specifica competenza per materia, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali[2], in quanto tale atto ha validità di atto pubblico ex artt. 2699 e 2700 del codice civile.

Sul punto occorre soffermarsi un attimo. L’eventuale possesso della qualifica di pubblico ufficiale, come definita dall’articolo 357 c.p., è collegata allo svolgimento di poteri autoritativi riconducibili allo svolgimento di una pubblica funzione e tra questi rientra sicuramente, oltreché per espressa previsione legislativa, il potere di accertare e contestare con formale verbale di accertamento violazioni al Codice della Strada. Il possesso di tale qualifica comporta inoltre una tutela particolare riconosciuta al pubblico ufficiale e, sul versante opposto, responsabilità maggiori e previsione di specifici reati propri che possono essere commessi solo da o solo in danno di pubblici ufficiali.

Ausiliari e obbligo di denuncia

Il possesso di tali qualifiche (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) comporta l’obbligo di denuncia, la cui inosservanza è tutelata con sanzioni penali dall’articolo 362 c.p.. L’articolo 331 c.p.p. espressamente dispone che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto.

Ad ogni buon conto al comma 2 dell’articolo 68 della citata legge 488/99 venne precisato che, a decorrere dal 1° gennaio del 2000, le funzioni di cui ai commi 132 e 133 dell’articolo 17 della Bassanini, sono svolte dal personale definito dagli stessi commi, su nomina del Sindaco dopo che è stata accertata l’assenza di precedenti o pendenze penali (all’epoca si faceva riferimento all’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, poi abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

A tali figure (personale di cui ai comma 132 e 133 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127), può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e cioè:

Articolo 158, comma 2, lettera b: dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure lo spostamento dei veicoli in sosta;

Articolo 158, comma 2, lettera c:in seconda fila, salvo si tratti di veicoli a due ruote;

Articolo 158, comma 2, lettera d:negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaie e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m., nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza.

Quindi, rimane ferma la competenza degli ausiliari del traffico per quanto riguarda l’accertamento e la contestazione immediata delle violazioni previste in materia di sosta, ma viene limitata la rimozione ai soli casi di cui sopra.

Tali funzioni, di accertamento, contestazione e rimozione, sono attribuite con provvedimento del Sindaco in maniera esplicita per le due diverse facoltà, quella di accertamento e contestazione delle violazioni e quella della rimozione. Si tratta di una sorta di designazione nominativa.

Ricapitolando quindi:

piena competenza nell’accertamento e nella conseguente contestazione delle violazioni inerenti alla sosta o alla circolazione dinamica sulle corsie riservate (in quest’ultimo caso, qualora di competenza);

possibilità di rimuovere, se esplicitamente prevista nell’atto di nomina, limitatamente ai tre casi previsti (negli altri potrà procedere un agente della polizia municipale o si dovrà far riferimento all’impossibilità di rimuovere il veicolo per mancanza delle attribuzioni);

qualifica di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio) limitata alla materia di competenza e alla redazione degli atti in essa compresi. La qualifica comporta obblighi ben precisi determinati dal codice penale e può costituire un’aggravante nella commissione di certi reati.

Per completezza e prima di procedere oltre si ricorda che la disposizione citata è stata oggetto di sindacato costituzionale, con riferimento particolare al personale dipendente delle società concessionarie delle aree con sosta tariffata o del personale ispettivo delle società di trasporto pubblico di linea. Con Ordinanza 10 maggio 2001, n. 157 la Corte Costituzionale dichiarò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, commi 132 e 133, della legge 127/1997, come interpretato dall’articolo 68 della legge 488/99. Ritenne la Corte che le accennate figure di ausiliari ben si inquadrano nella figura giuridica dell’esercizio privato di pubbliche funzioni. Sostenne la Corte che la P.A. non deve necessariamente svolgere le proprie funzioni mediante l’utilizzo del modulo tradizionale del rapporto stabile di servizio (si pensi al rapporto di pubblico impiego), ma anche attraverso l’instaurazione di un rapporto di verso “anche meramente onorario o volontaristico o di mero servizio o di obbligo ovvero di utilizzazione, anche non esclusiva, sulla base di previsione e dei requisiti fissati dalla legge.

Il titolo dell’esercizio privato è costituito a seconda dei casi dalla legge o da un atto di concessione della pubblica amministrazione. Deve trattarsi di nomina esplicita con attribuzione di poteri conforme alla norma di conferimento del potere di agire e non equivoca.

La legge distingue e prevede tre diverse figure di ausiliare del traffico

 

I dipendenti dei comuni

Si tratta di dipendenti del comune, diversi da quelli della Polizia Municipale e da quelli muniti dell’abilitazione di cui all’art. 12, comma 3, del codice della strada, nominativamente designati con provvedimento (decreto) del Sindaco destinatari e titolari di funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta in tutte le strade del territorio comunale dove vige un divieto imposto dall’apposita segnaletica ovvero dalle norme di comportamento disciplinate dal Titolo V del codice della strada.

Quindi per chiarezza:

 

dipendenti comunali (anche a tempo determinato);

designazione nominativa e  specifica con provvedimento del Sindaco;

poteri di accertamento di violazioni in materia di sosta  su tutto il territorio comunale, sia dentro che fuori del centro abitato; violazioni in materia di sosta conseguenti all’inosservanza di provvedimenti sindacali (o del dirigente) adottati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del codice della strada e violazioni previste espressamente dalla legge (articoli 40, 157, 158 cds). In sintesi: qualsiasi violazione prevista dal codice della strada in materia di divieti di sosta

 

Si ritiene che sia sufficiente un rapporto di lavoro dipendente anche a tempo determinato o part-time.

Quanto ai poteri esercitabili non sussistono particolari problemi (problemi invece particolarmente significativi in relazione alle altre due figure di ausiliari).

La norma è chiara nell’attribuire a questa figura di ausiliario la competenza ad accertare qualsiasi tipo di violazione in materia di sosta su tutto il territorio comunale sia dentro che fuori il centro abitato.

La Cassazione, in maniera pressoché univoca, ha confermato che le funzioni degli ausiliari del traffico dipendenti comunali sono estese alla prevenzione ed all’accertamento di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta, anche nelle zone non incluse tra quelle date in concessione ai fini della gestione del servizio dio parcheggio, in ciò differenziandosi dalle funzioni di accertamento e prevenzione degli ausiliari dipendenti delle società concessionarie di parcheggio, limitate alle sole aree oggetto della concessione (Cass. Civ. Sez. II 22 ottobre 2009, n. 22676). In relazione alla terza figura di ausiliari (gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico) Cass.  Civ. sez. I 18.8.2006, n. 18186 e, più recentemente, Cass. Civ. sez. II 22.4.2010, n. 9847 e Cass. Civ. Sez. II 28.11.2011, n. 28359 hanno confermato che gli ausiliari del traffico – dipendenti comunali – sono legittimati ad accertare  e contestare le violazioni al codice della strada su tutto il territorio comunale, ma solo se queste ultime riguardano le disposizioni in materia di sosta, ma non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse, come quelle attinenti alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici che possono essere accertate e contestate solo dagli ausiliari del traffico – dipendenti delle aziende di trasporto pubblico.

 

I dipendenti delle società di gestione dei parcheggi

 

Si tratta della figura di ausiliario del traffico su cui in passato si è più discusso sia in dottrina che in giurisprudenza. La questione sulla precisa delimitazione delle loro competenze è stata, per il momento, chiusa da una sentenza della Corte di Cassazione a S.U. del 2009, ma le conclusioni raggiunte, a molti apparse in contrasto col dato normativo, non convincono e non è escluso che il dibattito possa di nuovo riaprirsi in un prossimo futuro.

In ogni caso la figura è rappresentata da dipendenti di enti o di imprese (quali, ad esempio, aziende speciali, altri enti di gestione comunque denominati ovvero società private), ai quali è stata affidata la gestione di parcheggi ovvero di aree di sosta a pagamento.

Queste figure hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta solo nei parcheggi o nelle strade del territorio comunale in cui esistono aree di sosta a pagamento concesse all’azienda o all’impresa da cui dipendono.

Il Ministero dell’interno, all’indomani della pubblicazione della legge 127/199 e nell’ambito dei poteri ad esso riconosciuti dall’articolo 5, comma 3, del codice della strada, propose con circolare n. 300/A/26467/110/26 del 25 settembre 1997 una propria prima autorevole interpretazione, affermando (in evidente contrasto con il dato normativo di riferimento) che a tale figura di ausiliari del traffico è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente all’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 7, comma 15[3] e all’art. 157, commi 5[4], 6[5] e 8[6] del codice della strada, commesse in aree comunali, urbane o extraurbane, che con apposita delibera della giunta comunale sono state specificamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro.

La competenza dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi si estende anche a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento (su strade, piazze, ecc.), immediatamente limitrofe ad esse e che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentano in concreto l’utilizzo da parte degli utenti della strada: solo in tali zone – per relationem – deve intendersi estesa la facoltà di accertamento di tutte le violazioni relative alla sosta vietata da apposita segnaletica o dalle norme del codice della strada.

Secondo il Ministero, ancorché commesse nell’ambito di loro competenza, gli addetti all’accertamento delle violazioni riguardanti la sosta non possono, quindi, accertare violazioni a norme del codice della strada diverse da quelle sopra richiamate, dovendosi limitare ad accertare quelle espressamente richiamate (inosservanza segnaletica, inosservanza limiti di tempo della sosta, inosservanza obbligo di pagamento e/o di azionamento del dispositivo di controllo).

In Giurisprudenza ben presto si formarono due correnti di orientamento.

Con un primo orientamento (Cass. Civ. sez. II, 20 aprile 2006, n. 9287, Cass. Civ. sez. II 28.9.2007, n. 20558, Cass. Civ. sez. I, 22.2.2007, n. 4173 – apparentemente più conforme al dato letterale normativo di riferimento (che non sembra operare distinzione alcuna tra tipologie di violazioni accertabili da parte degli ausiliari della sosta – dipendenti delle società concessionarie delle aree di parcheggio) –  si è sostenuto che “il potere dell’ausiliario dipendente della società concessionaria del parcheggio a pagamento, concesso dai comuni ai sensi dell’art. 17, comma 132, della legge n. 127/97, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (e cioè il mancato pagamento della tariffa o il pagamento inferiore al dovuto, l’intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi, ecc.), ma è esteso anche alla «prevenzione» e al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella sud­detta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusiva­mente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita. Ne consegue che ogni infrazione alle norme sulla sosta in dette zone può essere rilevata da­gli ausiliari dipendenti della società concessionaria es­sendo quest’ultima direttamente interessata, nell’am­bito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa stabilita”.

In posizione contraria si è invece posta altra parte di giurisprudenza (Cass. Civ. sez. I 7.4.2005, n. 7336, 18.4.2005, n. 8593, 18.8.2006, n. 18186) affermando che le competenze delegate ai dipendenti delle società concessionarie sono limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (articolo 157, commi 5,6 e 8) commesse nelle aree comunali, urbane ed extraurbane, oggetto di concessione, specificatamente destinate, con delibera della Giunta comunale, al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro, potendosi anche estendere anche nelle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe alle aree oggetto di concessione solo ed in quanto se precludono la funzionalità del parcheggio (ed in questo ultimo caso la competenza abbraccia il controllo di tutte le violazioni in materia di sosta).

In presenza di un contrasto tra diverse sezioni della stessa Corte di Cassazione, con ordinanza 24 ottobre 2007 fu disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente della Corte d Cassazione per l’eventualità di una pronuncia delle Sezioni Unite.

La questione è stata sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con sentenza 3.2.2009, n. 5621 hanno risolto il conflitto interpretativo nel modo che segue, con effetto limitativo delle competenze degli ausiliari del traffico – dipendenti delle società concessionarie delle aree di parcheggio o sta nel territorio comunale.

Partendo dall’assunto che la presenza dell’ausiliario del traffico non dipendente pubblico è eccezionalmente consentita nell’ordinamento giuridico in virtù del riconoscimento della possibilità per la Pubblica Amministrazione di affidare funzioni pubbliche a privati, ne deriva che la norma di riferimento, ossia l’articolo 17, commi 132 e 133, deve ritenersi di stretta interpretazione.

Ne deriva conclusivamente che “le violazioni in materia di sosta che non riguardano le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree oggetto di concessione, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu).

Da questa interpretazione rimane incomprensibilmente fuori la possibilità per tale tipologia di ausiliari di accertare violazioni su aree, comunque affidate in concessione, sulle quali insistano provvedimenti di sosta regolamentata o limitata, ma senza obbligo di pagamento (per. es.: disco orario).

Ad ogni buon conto le competenze di tali ausiliari del traffico possono essere così ricomposte:

competenza limitata all’accertamento delle violazioni in materia di sosta relative all’inosservanza della segnaletica orizzontale, ovvero al superamento del miti dei sosta consentito o al mancato pagamento della tariffa dovuta, nelle are oggetto di concessione, con esclusione di qualsiasi altra  violazione non collegata ad un sistema di sosta tariffata (strisce blu);

competenza estesa anche ad altre violazioni ai divieti di sosta (anche imposte direttamente dalla legge) se commesse nella zona limitrofa a quella data in concessione e ad essa funzionale;

competenza (immotivatamente) esclusa  nelle aree, oggetto di eventuale concessione, ma non soggette a regime di sosta a pagamento.

 

personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone

 

La terza categoria di ausiliari del traffico è rappresentata  dai dal personale ispettivo dipendente, comunque inquadrato sotto il profilo contrattuale, dipendente dalle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, comprese le aziende speciali comunque denominate, ovvero gli enti di gestione previsti dalla legge n.267/2000, ai quali, nell’ambito del territorio comunale, sono attribuite le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta in genere e anche di circolazione non autorizzata sulle corsie riservate ai mezzi pubblici delimitate ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) ovvero sulle strade riservate previste dall’art. 7, comma 1, lett. i) del codice della strada.

Questi soggetti non possono accertare violazioni a norme di comportamento commesse sulle corsie riservate che siano diverse da quelle relative alla sosta o all’abusiva circolazione sulle stesse.

La competenza di queste figure non si può ritenere limitata alle sole corsie o strade riservate; il Ministero dell’interno, rispondendo ad uno specifico quesito, con circolare prot. n. 300/A/42457/110/26/2 del 25 maggio 1999, ha precisato che l’articolo 17, comma 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede esplicitamente che le funzioni previste dal comma 132 di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta nell’ambito del territorio comunale sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. Il secondo periodo del comma 133 riserva a queste figure, oltre le funzioni dianzi indicate, anche quelle relative alla “prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Per quanto sopra precede appare legittima la possibilità di impiegare il personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico nelle forme indicate dalla legge nell’attività di accertamento di violazioni in materia di sosta su tutte le strade del territorio comunale e non solo sulle corsie o strade riservate.

È altresì ovvio che gli altri ausiliari del traffico sopra definiti, non hanno competenza per l’accertamento della circolazione abusiva nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, potendo, semmai, sanzionare la sosta non consentita.

In conclusione ne deriva che tali soggetti:

hanno competenza per l’accertamento di violazioni in materia di sosta su tutto il territorio comunale senza limitazione alcuna (divieti imposti per legge, aree di sosta con o senza tariffazione, divieti imposti dalla legge);

hanno altresì competenza in materia di sosta e di circolazione  sulle corsie riservate al trasporto pubblico. E’ da ritenere che, nonostante l’espresso riferimento alle sole corsie riservate, la facoltà sanzionatoria si estenda anche alle strade, se del caso riservate all’interno del centro abitato, a veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera i), introdotto nel codice della strada solo nel 2006 per effetto del d.l. 223/2006 e ella relativa legge di conversione 248/2006.

sono l’unica categoria di ausiliari che hanno possibilità di accertare violazioni dinamiche, seppure nell’ambito delle corsie riservate, con espresso divieto per le altre figure di ausiliari di accertare violazioni non statiche.

 

N.B. Un’ultima notazione NO FERMATA

La competenza degli ausiliari del traffico riguarda le sole violazioni in materia di sosta e quindi, a stretto rigore, non si rileva una competenza in materia di fermata, stante la precisa differenziazione terminologica e sostanziale proposta dall’articolo 157 del codice della strada.

Se da un lato è vero che la circolare del Ministero dell’interno  del 1997, nel fornire le prime linee interpretative sulla materia ha fatto riferimento anche alle violazioni inerenti alla fermata, in questa trattazione non si può che aderire ad una più rigorosa applicazione della legge, diversamente esponendosi alle censure di un probabile e sterile contenzioso.

In definitiva un ausiliario del traffico è:

agente abilitato all’accertamento di determinate violazioni in materia di sosta e di circolazione su corsie riservate;

un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio

un dipendente pubblico

e non è

organo di pubblica sicurezza;

agente o ufficiale di polizia giudiziaria

agente di polizia amministrativa

agente di pubblica sicurezza

 

Veniamo adesso a precisare i limiti di riferimento normativo  al potere di individuare con proprio atto soggetti  ed affidare loro il compito di accertare e contestare violazioni in materia di regolamenti ed ordinanze sindacali.

 

I  soggetti abilitati all’accertamento delle violazioni

Occorre distinguere tra legge 689/81 e codice della strada.

L’articolo 13  della legge 689/81 prende in considerazione due grandi categorie di soggetti accertatori cui attribuisce diversificati complessi di poteri investigativi.

Il primo gruppo è sintetizzato nel comma 1 ove si precisa che  gli organi addetti al controllo sulla osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,………..

Si tratta di un complesso di soggetti a competenza limitata atteso che la loro individuazione è condizionata dalla previsione in specifiche disposizioni di legge o di altro atto normativo.

La principale lettura dell’articolo 13 risiede proprio nella individuazione del rango della norma che deve contenere l’indicazione dei soggetti abilitati all’accertamento delle violazioni.

Si discute, cioè, se la individuazione di tali soggetti debba essere fatta solo da un atto avente forza di legge che vada ad integrare la previsione dell’articolo 13, ovvero se tale eterointegrazione possa essere effettuata anche da atti normativi o, addirittura, da singoli atti monocratici.

In verità la lettura della norma non sorregge e dà la stura a pericolose interpretazioni estensive.

D’accordo con la migliore dottrina è da ritenere la individuazione dei soggetti abilitati all’accertamento sia possibile solo ad atti normativi generali, con esclusione di singoli atti amministrativi monocratici, includendo però in essi, non solo leggi od atti aventi valore di legge, ma anche norme regolamentari interne ad ogni singolo ente.

Il secondo gruppo di soggetti abilitati all’accertamento delle violazioni è individuato nell’articolo 13, comma 4, ove si precisa che all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere  anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

In questo caso si tratta di organi a competenza generale, la cui individuazione è condizionata dal possesso delle qualifiche di  polizia giudiziaria, per cui si rinvia ad altra trattazione.

Il codice della strada invece concentra l’elencazione dei soggetti abilitati anche all’accertamento delle violazioni stradali nell’articolo 12 alla cui lettura si fa rinvio, includendo in essa anche la figura degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria cui però non è collegato, diversamente da ciò che avviene a livello di legge 689/81, un complesso di poteri investigativi più penetrante.

In questo senso, quindi, la previsione dell’articolo 12 codice della strada prevale sugli omologhi contenuti dell’articolo 13 della legge 689/81.

 

Arrivando alla conclusione si è dell’avviso che gli ausiliari del traffico possono accertare solo le violazioni in materia di sosta (e, nei limiti consentiti, circolazione) e NON possono accertare e contestare altre violazioni non contenute nel codice della strada. E’ fatto loro specifico divieto di accertare e contestare violazioni in materia di regolamenti ed ordinanze sindacali. Affinché ciò si manifesti possibile è necessario che la previsione generalista dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981,  n. 689 sia completata da una norma non di rango monocratico che attribuisca proprio a questa categoria di soggetti, cioè gli ausiliari del traffico e della sosta, anche la possibilità di accertare altre violazioni contenute in norme regolamentari attinenti, per esempio, al decoro degli abitati. In mancanza siamo nel campo della illegittimità comportamentale.

Con tutto ciò è sempre possibile che agli ausiliari del traffico e della sosta, specie se appartenenti alla prima categoria (dipendenti dei comuni) siano incaricati di redigere semplici verbali di riferimento che serviranno per l’eventuale accertamento di violazioni da parte di veri e propri organi di polizia amministrativa a competenza non limitata.

[1] La legittimità degli accertamenti eseguiti dagli ausiliari è stata oggetto nel tempo di intricate vicende legislative  e giudiziarie. Già nell’immediato indomani della legge istitutiva, il decreto legge 2 novembre 1999, n. 391 propose la prima interpretazione autentica in materia di contestazione immediata delle violazioni da parte degli ausiliari del traffico a seguito della sentenza della Cassazione Civile n. 11949 del 25 ottobre 1999 (nell’occasione la Suprema Corte ribadì la necessità che il verbale di accertamento fosse redatto da soggetti incaricati per legge di pubblici poteri e qualificabili come pubblici ufficiali (o incaricato di in pubblico servizio). Peraltro la Corte ritenne valido l’accertamento eseguito a seguito della comunicazione degli ausiliari e perfezionato da un pubblico ufficiale, rientrando in quelle facoltà di acquisizione di informazioni previste dall’articolo 13 della legge 689/81). Successivamente La finanziaria per l’anno 2000 (legge n. 488/99), da un lato abrogò il decreto legge 2 novembre 1999,  n. 391 e dall’altro lo ripropose nei medesimi termini all’articolo 68, precisando che i commi 132 e 133 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

 

[2] Anche sul punto dobbiamo assistere ad una diversa evoluzione giurisprudenziale. Recentemente la cassazione ha preso posizione ritenendo che gli ausiliari del traffico e della sosta siano più correttamente da inquadrare come incaricati di un pubblico servizio e non come pubblici ufficiali. Difficile prendere posizione sull’argomento. Limitiamoci a prendere atto della più recente posizione della Corte di cassazione, sommessamente attirando però l’attenzione del lettore sulla probabile necessità di distinguere a seconda che l’operatore in questione si trovi nell’atto di contestazione  di un verbale (rivestendo in questa occasione la qualifica di pubblico ufficiale) o impegnato in altre attività collaterali (più preferibilmente riconducibili ex articolo 357 c.p. alla qualifica di incaricato di pubblico servizio.

[3] Violazioni che riguardano la sosta limitata o regolamentata.

[4] Quando la sosta non è effettuata nel modo prescritto dalla segnaletica.

[5] Quando, nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato, non viene rispettato l’obbligo di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio, oppure, ove esiste il dispositivo di controllo della durata, l’obbligo di porlo in funzione.

[6] Si tratta della disposizione sanzionatoria per tutte le violazioni dell’articolo 157, che però deve essere riferita per quanto concerne la disposizione ministeriale ai soli commi 5 e 6.

 

 

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