Omicidio stradale e depenalizzazione della guida senza patente. Alcune osservazioni (Prima Parte)

Questo primo scorcio di 2016 è stato caratterizzato da due grandi riforme: la depenalizzazione del gennaio 2016 e, soprattutto, la introduzione dei reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi e gravissime realizzata dalla legge 41/2016.

3 Ottobre 2016
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di M. Ancillotti

Premessa
Questo primo scorcio di 2016 è stato caratterizzato da due grandi riforme: la depenalizzazione del gennaio 2016 e, soprattutto, la introduzione dei reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi e gravissime realizzata dalla legge 41/2016.
Per la verità il 2016 è anche caratterizzato dalla progressiva attuazione della Riforma “Madia” e dai numerosi decreti legislativi attuativi con cui – più a parole che nei fatti – si sta propagandando una riforma della Pubblica Amministrazione ancora lunga da venire e troppo breve da dimenticare(1) ed ancora da uno strano (ai più ingenui) modo di legiferare ove, al posto della normativa attuativa di provvedimenti di enorme importanza (si pensi al codice dei contratti pubblici), il Governo ha inserito un nuovo strumento normativo, le linee guida, che pur avendo la stessa funzione attuativa dei regolamenti di esecuzione, altro non sono che provvedimenti monocratici di autorità ben individuate a monte ancor prima della stessa produzione legislativa primaria e la cui emanazione, oltre a scontare dubbi di facile e ben intuibile influenzabilità governativa, potrebbe non dover sottostare ai filtri di verifica, controllo ed altro, tipici, almeno fino ad ora, dei rituali regolamenti attuativi e che si prestano, oltretutto, a veder confluite proprio in questi conati di onnipotenza normativa, materie od argomenti che invece sarebbero coperti da riserva di legge o, almeno, necessiterebbero dell’intervento di organi collegiali.
Ad ogni buon conto in questo quadro di riferimento normativo il tema assegnato allo scrivente riguarda lo sviluppo di alcuni aspetti di rilevanza penale collegati alle due grandi riforme.
Non, quindi, una nuova e sostanzialmente inutile ripetizione di temi già approfonditi e, direi, anche abusati, comunque già oggetto in queste giornate di ulteriori momenti di riflessione specifica, ma solo l’enucleazione – forse anche un po’mosaicale e rapsodica e verosimilmente priva di una vera linea conduttrice – di alcuni momenti critici sul piano pratico-operativo e controversi sul terreno ermeneutico, che sono parsi non completamente chiari e su cui appare utile una definitiva composizione con le solite proposte di soluzione operativa.
Rimanendo all’essenziale abbiamo ritenuto di sottoporre a raggi X i seguenti aspetti, in parte legati alla depenalizzazione del gennaio 2016 ed in parte alla introduzione della legge sull’omicidio stradale non completamente assorbiti dalla successiva e conseguente orgia di commenti e approfondimenti.
1. In ambito depenalizzazione del reato di guida senza patente,  il problema della precisa definizione della proposta sovrapponibilità tra recidiva penale e istituto della reiterazione delle violazioni amministrative;
2. sempre in ambito depenalizzazione la persistente attuale sussistenza del reato di guida senza patente nella particolare ipotesi disciplinata dall’articolo l’articolo 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
3. ancora in ambito depenalizzazione, la precisa (ed ancora incerta) quantificazione della somma per cui è ammesso pagamento in misura ridotta per le violazioni depenalizzate commesse prima del 6 febbraio 2016 e la strana diversificazione tra regimi sanzionatori applicabili (legge 689/81 per il pregresso e titolo VI del codice della strada per le violazioni commesse in epoca successiva all’intervento di depenalizzazione);
4. nel terreno dei nuovi reati legati all’infortunistica stradale, analisi dello stato di salute attuale dell’accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza e /o di alterazione da sostanze stupefacenti;
5. ancora in ambito omicidio stradale, la strana distinzione tra colpa generica e colpa specifica sottolineata più volte nelle linee guida operative diramate da alcune Procure della Repubblica.

Con questi sentimenti – avrebbe detto uno dei più grandi interpreti della polizia locale moderna(2) – procediamo con ordine.

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