Omicidio stradale e depenalizzazione della guida senza patente. Alcune osservazioni (Seconda Parte)

Altro aspetto davvero di difficile composizione attiene alla precisa quantificazione della somma per cui è ammesso pagamento in misura ridotta per le violazioni oggetto di depenalizzazione commesse prima del 6 febbraio 2016 e trasformate in illecito amministrativo e su cui è stato necessario procedere con contestazione amministrativa.

4 Ottobre 2016
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di M. Ancillotti

(continua dalla prima parte)

3. La precisa (ed ancora incerta) quantificazione della somma per cui è ammesso pagamento in misura ridotta per le violazioni depenalizzate commesse prima del 6 febbraio 2016 e la strana diversificazione tra regimi sanzionatori applicabili (legge 689/81 per il pregresso e titolo VI del codice della strada per le violazioni commesse in epoca successiva all’intervento di depenalizzazione)

Altro aspetto davvero di difficile composizione attiene alla precisa quantificazione della somma per cui è ammesso pagamento in misura ridotta per le violazioni oggetto di depenalizzazione commesse prima del 6 febbraio 2016 e trasformate in illecito amministrativo e su cui è stato necessario procedere con contestazione amministrativa.
L’articolo  9, comma 5, del decreto legislativo 8/2016, relativo alla riattivazione delle procedure sanzionatorie in relazione ad illeciti depenalizzati, dispone che entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l’interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Disposizione di oscurissimo significato, reso poi ancor più incerto dalla circolare del Ministero dell’interno del 21 marzo 2016, n. 2016/446.
La disposizione, mal riprodotta nel testo del decreto legislativo ed ancor peggio interpretata dal Ministero dell’Interno, trae origine dl criterio di delega contenuto nell’articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 28 aprile 2014, n. 67, secondo cui il legislatore delegato avrebbe dovuto prevedere, per i casi in cui venisse irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa. Evidente l’errore di trasformazione in legge del principio: la legge-delega non fa riferimento al pagamento in misura ridotta e si riferisce unicamente alla sanzione irrogata, cioè applicata, in sede di ordinanza-ingiunzione ex articolo 18 legge 689/81, attribuendo all’autorità competente il compito di irrogare una sanzione ridotta alla metà rispetto a quella che la stessa Autorità avrebbe irrogato in concreto. Tale principio avrebbe, quindi, dovuto informare l’intero meccanismo di applicazione di sanzioni depenalizzate anche per il futuro e non solo per quelle violazioni commesse in epoca antecedente al 6 febbraio 2016 e non precedentemente definite con sentenza definitiva, rappresentando una deroga sistemica all’articolo 16 della legge 689/81. In nessun caso la legge-delega richiamava a meccanismi di determinazione del pagamento in misura ridotta.
Ne è venuta fuori una norma oggettivamente incomprensibile e che, pur con tutti i buoni tentativi di composizione, non raggiunge mai una sufficiente armonia ermeneutica con il correlato impianto normativo di riferimento.
In realtà il problema, oltre che dalla incerta formulazione della disposizione, deriva, soprattutto, dal richiamo operato dalla disposizione legislativa alla legge 689/81.
Non occorreva essere particolari esperti di procedimenti sanzionatori per concludere, de plano e senza bisogno di particolari precisazioni, che il procedimento sanzionatorio da seguire – legge 689/81 o titolo VI del codice della strada – fosse esattamente quello previsto, di default, per lo specifico complesso di violazioni. E così se ad essere depenalizzata fosse stata una violazione del codice della strada, le regole procedurali da seguire non potevano che essere quelle contenute nel titolo sesto del codice della strada, mentre se si faceva riferimento a complessi normativi diversi il rinvio alla legge 689/81 era ovvio ed ultronea sarebbe apparsa qualsiasi precisazione in tal senso. Ed è proprio questo significato che doveva essere attribuito allo stesso richiamo contenuto nell’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo (ed in altre disposizioni) alla legge 689/81, da intendersi meramente di stile e pleonastico ed in ogni caso accompagnato dalla clausola di riserva in quanto compatibile, che consentiva e legittimava in ogni caso, per violazioni contenute nel codice della strada, la piena operatività delle disposizioni procedurali contenute nel Titolo sesto dello stesso codice della strada.

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