Se l’Ente non dimostra la verifica periodica del dispositivo di rilevamento, il verbale di accertamento è nullo

Accertamento illegittimo se non viene allegata idonea prova di effettuazione della verifica del regolare funzionamento del dispositivo di rilevamento automatico e se effettuato su strada erroneamente classificata

13 Ottobre 2016
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Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza 2361/2016, ha accolto la richiesta di annullamento di un verbale di accertamento per eccesso di velocità poiché ha considerato illegittimi gli accertamenti effettuati a mezzo dispositivi di rilevamento della velocità in automatico e senza la presenza degli agenti operatori in tratti di strade classificate erroneamente rispetto alle caratteristiche minime previste dal dettame normativo ex art. 2 C.d.S. (nella fattispecie: strade urbane interquartiere trattate come strade urbane di scorrimento).
Inoltre il Giudice ha richiamato la necessità di sottoporre le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura (si veda Corte Costituzionale, sentenza n. 113/15).

Il caso
Nello specifico, l’Amministrazione resistente al ricorso in una propria memoria di costituzione aveva allegato solo il certificato di taratura “ma nessuna prova ha allegato per dimostrare che l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento della violazione impugnata, fosse stata oggetto di verifica periodica di corretto funzionamento”, salvo la dichiarazione che il personale del Comando aveva provveduto a verificare la funzionalità dello strumento.
Il Giudice di Pace ha ritenuto però che “in mancanza dunque di allegazione di idonea prova di effettuazione della verifica del regolare funzionamento dell’autovelox in questione, ne consegue l’invalidità dell’accertamento e l’illegittimità del verbale impugnato”.
Nelle sue motivazioni il giudice ha richiamato tra l’altro la sentenza della Corte di Cassazione 25125/2015 nella quale viene ribadito che “…tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità … ” e – prosegue il Giudice di Pace – tale prova può essere fornita dal Comune “mediante un verbale attestante la corretta funzionalità dell’ apparecchio medesimo prima della sua messa in funzione e durante l’uso dello stesso, o da una certificazione attestante la conformità e la funzionalità dell’apparecchio, rilasciata da un ente autorizzato (diverso dalla ditta costruttrice), quanto meno a distanza di poco tempo prima dell’accertamento”.
Leggi la Sentenza del Giudice di Pace di Firenze 9.9.2016 n. 2361