Nuova conferma della Corte di Cassazione sulle maggiorazioni nella riscossione coattiva C.d.S.

Dopo due recentissime sentenze, altra conferma della Corte di Cassazione sulla legittimità delle maggiorazioni nella riscossione coattiva delle sanzioni del Codice della Strada

25 Ottobre 2016
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La Cassazione, ribadendo il precedente orientamento della stessa Corte che reputa “applicabile la maggiorazione dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981, in considerazione della natura di sanzione aggiuntiva ad essa riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 14 luglio 1999 n. 308”, ritiene che vada confermato, come indirizzo interpretativo, il principio di diritto <<riaffermato nei seguenti termini: “In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”>>.
Consulta la Sentenza della Corte di Cassazione n. 21259 del 20.10.2016