Guida in stato di ebbrezza, ma il tasso alcolemico è poco superiore al limite minimo: esclusa la punibilità per tenuità del fatto

Con la Sentenza n. 43854/2016, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’esclusione della punibilità di un ricorrente, colpevole di guida in stato di ebbrezza, a motivo della particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis C.P.), tenuto anche conto che il valore del tasso alcolemico da test era di poco superiore al limite minimo nella forbice dell’art. 186, c. 2 C.d.S.

28 Ottobre 2016
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Il caso è quello di un imputato riconosciuto in primo grado colpevole “della contravvenzione di guida in stato di ebrezza alcoolica” ex art. 186 C.d.S.
La Suprema Corte ha preso atto che i giudici di merito descrivono il fatto come sostanzialmente tenue, come si desume dal valore all’esito del test (0,96 grammi / litro) di poco superiore al limite minimo nella forbice (da 0,8 g / I a 1,5 g / I) prevista dalla lettera b) dell’art. 186, comma 2, D.lgs. n. 285 del 1992; dalla scelta operata di applicare un mite trattamento sanzionatorio; dal riconoscimento delle attenuanti generiche, stimate prevalenti sulle aggravanti, nella massima estensione; dall’applicazione dei benefici della pena sospesa, che presuppone una valutazione prognostica favorevole, e della non menzione e di conseguenza ha deciso di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis C.P.
Consulta la sentenza della Corte di Cassazione n. 43854 del 22.09.2016