Guida in stato d’ebbrezza: il mancato consenso al prelievo ematico costituisce causa di inutilizzabilità?

La mancanza di consenso al prelievo del campione ematico per l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera

21 Novembre 2016
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La mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del Codice della Strada non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni.

Il caso
Il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione avverso sentenza precedente, lamentando vizio di motivazione in ordine alla utilizzabilità dei risultati del test ematico in quanto il prelievo è stato effettuato senza il consenso espresso dell’interessato per mere finalità di acquisizione della prova e non sanitarie, quindi al di fuori del protocollo medico di pronto soccorso.
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato in quanto di pone in contrasto con un consolidato indirizzo ermeneutico della stessa Corte secondo il quale non è richiesto il consenso dell’imputato al prelievo ematico effettuato, su richiesta della P.G, presso struttura ospedaliera dove lo stesso è stato ricoverato a seguito di incidente stradale, al fine di accertare il tasso alcolemico.

La Suprema Corte ha, tuttavia, chiarito che il prelievo non sarebbe effettuabile laddove il paziente rifiutasse espressamente di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario.

Consulta l’Ordinanza Corte di Cassazione n.47708 del 11.11.2016