Trasporto bestiame: come conciliare periodi di riposo e benessere degli animali

In materia di trasporto bestiame, in particolare di specie bovina, non è sempre facile districarsi fra i conteggi necessari per calcolare il tempo totale di spostamento. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta in merito con la sentenza 469/14 del 28.7.2016.

 

20 Dicembre 2016
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In materia di trasporto bestiame, in particolare di specie bovina, non è sempre facile districarsi fra i conteggi necessari per calcolare il tempo totale di spostamento. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta in merito con la sentenza 469/14 del 28.7.2016.

Il parere della Corte è che il periodo di riposo fra i periodi di viaggio possa essere superiore all’ora. Tuttavia la durata deve essere commisurata alle condizioni concrete in cui si svolge il suddetto riposo. Deve essere quindi tale da non esporre l’animale trasportato a lesioni o inutili sofferenze. Inoltre, nel caso di bovini, il periodo totale dato dalla somma di tempo viaggio e sosta non può eccedere le 29 ore. Sono concessi il prolungamento di 2 ore nell’interesse dell’animale e il prolungamento dovuto a circostanze imprevedibili. Nel caso in cui si dovesse eccedere nel computo totale la procedura impone di scaricare il bestiame e osservare 24 ore di riposo in un posto di controllo.

Questo limite è notevolmente inferiore quando si tratta di trasporto di vitelli e altri animali non svezzati (19 ore) o pollame e conigli domestici (12 ore di trasporto totale). Nel calcolare l’ammontare totale di ore bisogna tenere in considerazione anche il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico del bestiame. 

La Corte ricorda anche il regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, per quanto riguarda le norme in materia di benessere del bestiame vivo della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione: “l’autorità competente per il pagamento di restituzioni all’esportazione di bovini non è vincolata alla dicitura apposta dal veterinario ufficiale del punto di uscita sul documento attestante l’uscita dal territorio doganale dell’Unione europea degli animali di cui trattasi, secondo la quale le pertinenti disposizioni del regolamento n. 1/2005 non sarebbero state rispettate nell’ambito del trasporto di tali animali per tutti o parte di questi ultimi”.

Consulta la sentenza 469/14 del 28.7.2016 della corte di Giustizia Europea