Guida in stato di ebbrezza: prelievo ematico e mancato consenso

I risultati di un prelievo ematico, se effettuato a seguito di incidente stradale presso una struttura ospedaliera, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza necessità di consenso

20 Gennaio 2017
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La mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 C.d.S. non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con Ordinanza n.98 del 3.1.2017

Accertamento ematico del tasso alcolemico in ospedale

Nel caso in esame, viene proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione della legge penale con riguardo alla inutilizzabilità dei risultati dell’accertamento ematico effettuato presso il pronto soccorso ospedaliero su richiesta della Polizia Giudiziaria quanto all’accertamento del tasso alcolemico, in ragione dell’assenza di un consenso al prelievo ematico da parte dell’interessato. Tuttavia, secondo i giudici della Corte di Cassazione il ricorso è manifestamente infondato, poiché:

“i risultati del prelievo ematico, effettuato a seguito di incidente stradale durante il successivo ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso”.

Non occorre un preventivo consenso

In conclusione, la Cassazione chiarisce che non occorre un preventivo consenso ma, al più, l’interessato può opporre un espresso rifiuto al prelievo di liquidi biologici, rifiuto che nel caso in esame non vi è stato.  Da ciò deriva la piena utilizzabilità dell’accertamento del tasso alcolemico.

Consulta l’Ordinanza Corte di Cassazione n. 98/2017