Violazioni art. 179 c. 10 C.d.S.: tempi di guida e obblighi relativi alla registrazione mediante cronotachigrafo

Non potendosi stabilire con certezza il luogo della violazione, vale il criterio di competenza in base al luogo di accertamento della violazione. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con una recente sentenza.

27 Gennaio 2017
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Nell’ipotesi di contestazione di una pluralità di violazioni amministrative circa i tempi di guida e gli obblighi di registrazione con cronotachigrafo commesse in luoghi diversi, in cui vi sia variabilità dei percorsi dei viaggi effettuati, non può che applicarsi il criterio del luogo del relativo accertamento. Questa la valutazione della Corte di Cassazione con Sentenza n. 1730 del 23.1.2017.

Incompetenza territoriale della PM: la sentenza è nulla?

Il caso: a seguito di sequestro penale, la Polizia Municipale rileva i cronotachigrafi degli autocarri di una società: dall’analisi emergono plurime violazioni dell’ art. 19 1. 727/78 in riferimento all’articolo 179 co. 10 del Codice della strada, per le quali venivano irrogate sanzioni sia alla società che ai rispettivi conducenti.
In particolare, le sanzioni venivano irrogate con riguardo ai verbali di accertamento.
La società ricorre deducendo la nullità della sentenza rilevando la carenza del potere esercitato dal pubblico ufficiale del Comune sotto il profilo territoriale.

Quando vale indicazione del luogo dell’accertamento, invece di quello della violazione?

Al contrario, e rifacendosi a giurisprudenza precedente, la Cassazione può affermare la competenza per territorio della Polizia Municipale espressamente sancita, sottolineando come l’indicazione del luogo dell’accertamento, in luogo di quello della violazione, fosse sostitutivo alla luce della ratio delI’art. 383, comma 1 del Regolamento.

“Questa stessa Corte ha poi con Ordinanza n. 27202 del 2011 affermato il principio, già più volte sancito, secondo cui, nell’ipotesi di contestazione di una pluralità di violazioni amministrative commesse in luoghi diversi, come nel caso di specie, in cui vi sia variabilità dei percorsi dei viaggi effettuati dai conducenti dipendenti della ricorrente, la condotta contestata è di natura permanente poiché svoltasi in varie località e nell’impossibilità di applicare il criterio del luogo di commissione degli illeciti (continuati o dell’ unico permanente), difficilmente individuabile, non può che applicarsi quello residuale del luogo del relativo accertamento”.

La Suprema Corte rigetta il ricorso, non sussistendo l’incompetenza della Polizia Municipale ad elevare la contestazione per la non determinabilità del luogo di commissione delle violazioni (con conseguente nullità della procedura di infrazione).

Consulta la Sentenza n. 1730/2017 della Corte di Cassazione