Revisione patente di guida: richiesta giustificata anche ad un anno dal sinistro se c’è ragionevole dubbio dei requisiti

Il TAR Veneto, con Sentenza n.9/2017 riguardante il caso di un incidente occorso fra auto e scooter in corrispondenza di uno stop, chiarisce che la revisione della patente di guida può essere richiesta anche a un anno dal sinistro se se insorge il ragionevole dubbio circa la permanenza dei requisiti psicofisici e tecnici

8 Febbraio 2017
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Il lasso temporale che decorre fra il sinistro e l’adozione del provvedimento di revisione della patente di guida non interferisce con la finalità preventiva dello stesso.

Il caso preso in esame dal TAR Veneto con la sentenza n.9/2017, riguarda una automobilista che, dopo essersi regolarmente fermata allo stop, si inseriva nella strada principale senza scorgere uno scooter che sopraggiungeva nel frangente. Dopo l’inevitabile scontro, le dichiarazioni rilasciate dei due autisti coinvolti fanno propendere per la messa in atto di una manovra imprevedibile e avventata.

Poco importa anche che la conducente si sia effettivamente fermata allo stop. A determinare l’incidente sarebbe stata proprio l’imperizia della donna nel ripartire e nell’inserirsi nella carreggiata, manovra che sarebbe stata eseguita senza le necessarie condizioni di sicurezza.

Il solo trascorrere del tempo, anche in assenza di ulteriori sinistri causati dall’automobilista, non permette di desumere la permanenza dei requisiti necessari alla guida

Il tribunale regionale ricorda la finalità che muove il provvedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128, comma 1 C.d.S., che non è sanzionatoria o punitiva e non prevede l’accertamento della violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili.

“Né, infine, può ritenersi che il lasso temporale di un anno, intercorso fra il sinistro e l’adozione del provvedimento, ancorché consistente sul piano procedimentale, si ponga per ciò solo in contrasto con la finalità “preventiva” suddetta, non potendosi desumere dal mero decorso del tempo, pur in assenza di ulteriori incidenti, elementi univocamente significativi del possesso dei requisiti di idoneità tecnica e dei necessari requisiti psico-fisici richiesti per la guida”

Piuttosto tale misura è adottata in presenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica, anche alla luce dell’ampia discrezionalità lasciata all’Amministrazione in materia, in funzione di prevenzione e di tutela di beni costituzionalmente rilevanti, quali la sicurezza stradale e la connessa incolumità pubblica.

Consulta la Sentenza TAR Veneto n. 9 del 9.1.2017