Patente estera falsificata e clausola di riserva

Ove non sia dimostrato che il reato della falsificazione sia avvenuto in Italia, comunque si può procedere per uso di atto falso nei confronti del conducente che esibisca agli organi di polizia tale documento, atteso che la clausola di riserva dell’articolo 489 C.P. non opera nemmeno quando il reato principale non è punibile perché commesso all’estero

10 Febbraio 2017
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La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di un imputato per i reati di falso materiale di patente straniera e guida senza patente: il fatto ascritto all’imputato va riqualificato in quello previsto e punito dall’articolo 489 cod.pen. Infatti:

“Giova premettere, quanto alla contravvenzione di cui all’articolo 116 Codice della Strada, come nelle more del giudizio sia entrato in vigore il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, che ha operato la trasformazione in illeciti amministrativi di reati, come quello di cui al citato articolo 116 del Codice della Strada, puniti con la sola pena pecuniaria dell’ammenda; di conseguenza l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, con riferimento a tale capo d’imputazione, perchè il fatto non è previsto più dalla legge come reato, e gli atti devono essere trasmessi al Giudice del merito per la trasmissione alla competente autorità amministrativa, ai sensi dell’articolo 9 dell’indicato Decreto Legislativo, per l’applicazione della relativa sanzione pecuniaria amministrativa”

La “clausola di salvezza” posta dall’articolo 489 C.P.

I giudici della Suprema Corte, ricordano che ai fini dell’integrazione del reato di uso di atto falso previsto dall’articolo 489 C.P. è necessario che l’agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile, sicché sussiste il reato quando la falsificazione non è punibile perché commessa all’estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex articolo 10 cod.pen., e l’agente abbia fatto uso dell’atto nello Stato.

“La “clausola di salvezza” posta dall’articolo 489 cod.pen., non comporta, poi, l’irrilevanza penale della condotta, consistita nell’uso del documento contraffatto ma solo una attenuazione delle conseguenze sanzionatorie.”

In conclusione, per quanto riguarda la contravvenzione di guida senza patente, l’illecito è ormai depenalizzato; la Suprema Corte nell’annullare la senteza rinvia per la rideterminazione della pena a seguito della depenalizzazione indicata e della riqualificazione del fatto residuo ascritto.

Sentenza Corte di Cassazione n.4681 del 2.12.2016