Accesso alle banche dati MCTC e PRA: deve essere gratuito per la P.A.

Secondo l’Avvocatura generale di Stato, intervenuta nella controversia tra Roma Capitale e ACI/PRA, gli accessi alle banche dati MCTC e PRA sono gratuiti per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 50 c. 2 del CAD

15 Febbraio 2017
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Con la Nota 2.3.2016, il Dipartimento Risorse Economiche – U.O. Gestione delle Entrate da Contravvenzioni del Comune di Roma, dopo aver riscontrato l’enormità dei costi sostenuti dall’Amministrazione per l’accesso alle Banche Dati ACI e MCTC  (a dispetto del disposto dell’art. 50 c.2 del D.Lgs. n. 82/2005 – C.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito “C.A.D.” – che sembrerebbe garantirne la gratuità) e dopo aver ricevuto riscontri in senso negativo sia da parte dell’ACI che da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha richiesto all’Avvocatura capitolina un parere in ordine alla effettiva sussistenza del diritto alla corresponsione di tali oneri in capo alle citate amministrazioni.

I servizi di consultazione banche dati MCTC/PRA dovrebbero essere forniti a titolo gratuito?

L’ Avvocatura Capitolina, in data 7.6.2016, ha risposto al quesito con Nota avente ad oggetto: “Oneri per il collegamento alla Banche Dati ACI e MCTC per le informazioni relative ai veicoli contravvenzionati (risposta nota Prot. QB/171597 del 02/03/2016)”, nella quale evidenzia come dal quadro normativo delineato ai sensi del CAD, art. 5 D.l.vo  82/2005 sembra potersi affermare con sufficiente certezza che i servizi in oggetto dovrebbero essere forniti a Roma Capitale a titolo gratuito.

Qualora ciò non bastasse, nel giugno 2013 l’Agenzia per l’Italia Digitale (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), ha emanato delle “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”, nella quale si afferma molto chiaramente, a pag. 22, quanto segue:

6.5 Oneri economici – Tutte le convenzioni per l’accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni devono avvenire senza oneri economici. secondo quanto previsto dall’art. 58. comma 2 del CAD. Di tale indicazione deve essere data esplicita evidenza all’interno della convenzione“.

In conclusione, l’Avvocatura di Roma invita a l’U.O. Gestione delle Entrate da Contravvenzioni a rivolgersi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il rispetto del quadro normativa in materia di gratuità nello scambio di informazioni tra Pubbliche Amministrazioni.

Il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato: i dati delle banche dati sono accessibili a titolo gratuito da tutte le PA

Viene coinvolta quindi  l’Agenzia per l’Italia Digitale che chiede il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato riguardo all’accessibilità – a titolo gratuito od oneroso – da parte di tutte le pubbliche amministrazioni all’Archivio Nazionale Veicoli gestito dalla Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Il parere dell’Avvocatura Generale di Stato, con oggetto “Richiesta di parere in merito all’accessibilità a titolo gratuito da parte delle pubbliche amministrazioni all’Archivio Nazionale Veicoli della Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione”ribadisce quanto già evidenziato dall’Avvocatura capitolina:

“si rappresenta che a parere di questa Avvocatura i dati contenuti nell’ Archivio in questione sono accessibili a titolo gratuito da tutte le pubbliche amministrazioni e non solo da quelle contemplate all’ art. 1, comma 2, d.p.r. 28.9.1994, n. 634.”

Questo, tra l’altro, perché il suddetto principio di gratuità dell’accesso ai dati nei rapporti tra pubbliche amministrazioni è stato ribadito dall’art. 50, secondo comma del CAD:

«Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione ( … ) è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell ‘amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest ‘ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive».

L’AGID e gli oneri per il servizio di consultazione archivio PRA

Come ultimo atto, l’Agenzia Italiana Digitale risponde a successiva richiesta del Comune di Roma sullo stesso tema con Nota 7.12.2016 AGID: “Oneri per il servizio di consultazione dell’archivio PRA” precisando che:

“Per quanto riguarda la richiesta di specifiche attività consultive si rappresenta che anche le problematiche richiamate sono attualmente già oggetto di ulteriori approfondimenti da parte dell’Agenzia, congiuntamente all’Avvocatura Generale dello Stato, e dell’esito di tali valutazioni verrà data tempestiva comunicazione anche a codesto Comune”.