Resistenza a pubblico ufficiale: la presenza di più agenti non configura una continuità di reato

La Corte di Cassazione esamina – nella Sentenza n. 4123/2017 – il ricorso a condanna per resistenza a pubblico ufficiale ex Art.377 C.P.: e ribadisce che il bene difeso dalla norma è rappresentato dal regolare svolgimento dell’attività della Pubblica Amministrazione e non il numero di persone aggredite

17 Febbraio 2017
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Con la Sentenza n. 4123, del 27.1.2017 i giudici della Corte di Cassazione esaminano un caso di ricorso a una condanna per resistenza a pubblico ufficiale ex Art.377 C.P. L’imputato “ha, infatti, aggredito gli agenti ripetutamente con spintoni e gomitate, continuando con tale comportamento anche durante il tragitto verso la Questura”.

Uno dei motivi di ricorso presentati riguarda la supposta continuità della violazione, riconosciuta dal giudice d’appello erroneamente, almeno secondo il parere della difesa.

Resistenza a pubblico ufficiale: anche in presenza di più agenti, il reato è unico

Proprio il motivo succitato viene accolto dai giudici e porta a una revisione della pena. Come si legge in Sentenza:

“in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un unico reato, e non una pluralità di reati avvinti dalla continuazione, la violenza o la minaccia posta in essere nel medesimo contesto fattuale”.

Il bene leso riguarda infatti l’atto della Pubblica Amministrazione che viene interrotto e non il numero di persone aggredite o coinvolte nel fatto. In questo caso l’azione resistiva è stata posta in essere in un contesto unico e in opposizione a un unico atto (il riconoscimento dell’imputato da parte degli agenti).

La resistenza a pubblico ufficiale sfocia in violenza? Si applicano anche le norme a difesa dell’integrità fisica

Per questa ragione i giudici decidono per la diminuzione della pena, pur integrando un elemento aggiuntivo: qualora la resistenza dovesse sfociare nella violenza fisica o nella minaccia verso i pubblici ufficiali coinvolti, anche con finalità diverse dall’interruzione dell’atto in svolgimento, sono da applicarsi, oltre all’art. 377 C.P., le norme poste a difesa dell’integrità fisica dell’individuo.

Consulta la Sentenza Corte di Cassazione n.4123 del 27.1.2017