Decreto-legge “Sicurezza Urbana”: ecco la bozza del testo

Disponibile testo dello “Schema di decreto-legge recante “Norme in materia di sicurezza urbana, nonché a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano”. Espunte le norme penali, in particolare quella sui parcheggiatori abusivi

20 Febbraio 2017
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E’ disponibile la bozza di testo del c.d. “Decreto Sicurezza Urbana” di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: “Schema di decreto-legge recante “Norme in materia di sicurezza urbana, nonché a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano“.

Schema di decreto-legge recante “norme in materia di sicurezza urbana, nonché a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano”

Tra gli aspetti di maggiore interesse:

  • la definizione di sicurezza urbana (art.3):

“Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, all’eliminazione dei fattori di marginalità sociale e di esclusione, alla prevenzione situazionale e precoce nelle aree a rischio, alla prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, e dei fenomeni antisociali, di inciviltà e illegalità diffusa, cui sono connessi particolari livelli di allarme sociale, per favorire il rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, e alla cui promozione concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, i soggetti istituzionali di cui all’articolo 1 del presente decreto, nel rispetto delle competenze e delle funzioni attribuite a ciascuno di essi”.

  • l’Art. 4 che presenta “Strumenti di competenza del comune per la promozione della sicurezza urbana – Regolamenti comunali”
  1.  i regolamenti adottati dai Comuni – ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – possono contenere anche disposizioni sulla prevenzione di fenomeni di criticità sociale, suscettibili di determinare un’influenza negativa sulla sicurezza urbana, dirette:
    a) ad assicurare l’uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, la riqualificazione, la manutenzione dello spazio urbano e il decoro urbano
    b) a prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l’insorgere di fenomeni dannosi per le popolazioni locali sotto il profilo igienico-sanitario, della vivibilità urbana, della convivenza civile, del diritto alla tranquillità e al riposo dei residenti
  2. il sindaco può adottare, con riferimento a specifiche aree del comune, ordinanze, non contingibili e urgenti, in materia di orari dei pubblici esercizi nonché di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nel rispetto delle procedure e dei limiti temporali previsti dalle predette disposizioni regolamentari
  • all’art. 9 della bozza “Misure a tutela del decoro di particolari luoghi” è riportato che:

“i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono luoghi o strutture di particolare pregio artistico, storico o architettonico o interessate da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1”

  • Art. 12 (Disposizioni in materia di pubblici esercizi):

“Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze di cui all’art. 4, comma 2, e di quelle nella stessa materia, ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di 15 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Se il fatto è commesso in violazione dell’articolo 87 del medesimo testo unico, sono disposti il sequestro cautelare delle merci e delle attrezzature e la sanzione accessoria della confisca amministrativa”.

Per quanto riguarda il profilo penale, all’art. 16 vengono riportate solo modifiche all’articolo 639 del codice penale:

“All’articolo 639 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:“4-bis. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna”.”

Si parla poi di accattonaggio, vengono fornite indicazioni circa l’occupazioni arbitrarie di immobili, numero unico europeo 112.

Continua a leggere lo Schema di decreto-legge

In attesa di pubblciazione del Dl “sicurezza urbana”, si segnala che è invece entrato in vigore dal 18.2.2017 20il DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche’ per il contrasto dell’immigrazione illegale” pubblicato su Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n.40 del 17.2.2017.