Sicurezza Urbana: prima analisi dello schema di Decreto-legge

Prima di provare ad illustrare, per quanto possibile, i contenuti dello schema del nuovo d.l. “sicurezza urbana” (lo chiameremo così per semplicità), sono indispensabili alcune considerazioni preliminari… L’analisi di M. Ancillotti (prima parte)

21 Febbraio 2017
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Iter di conversione del D.l. “sicurezza urbana”: se vuoi saperne di più, clicca qui

Prima di provare  ad illustrare, per quanto possibile i contenuti del nuovo d.l. sicurezza urbana (lo chiameremo così per semplicità) sono indispensabili alcune considerazioni preliminari.

Innanzi tutto non siamo davvero sicuri che il testo su cui abbiamo tentato questo primo approfondimento sia effettivamente quello oggetto dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 atteso che di alcune delle cose commentate dai mass media non abbiamo rinvenuto traccia nella bozza in osservazione.

Inoltre non è improbabile che quello che chiamano “drafting legislativo” (in realtà destinato a mere correzioni formali) in realtà non si trasformi prima della pubblicazione in innovazioni di sostanza. La verità è che quando si tratta di provvedimenti di provenienza governativa non è mai facile reperire il testo in anticipo prima della sua pubblicazione. Ampia riserva, quindi, a future correzioni.

In seconda battuta  in questa sede, pur anticipando alcuni commenti anche di fondo e non strettamente tecnici sul nuovo testo, ci limitiamo ad una prima analisi sommaria riservandoci, in questa sede o su altri supporti informativi dell’Editore, un approfondimento più adeguato, se del caso all’esito dell’orgia di commenti che ne verrà fuori e, soprattutto, dopo la conversione in legge del decreto legge.

La valutazione complessiva del D.l.: un reticolo di responsabilità senza poteri

La terza riflessione riguarda la visione d’insieme del provvedimento in esame su cui, pur tentando di trattenere, non fosse altro per mero tuziorismo personale, commenti di ben altra e peggiore natura, non mi è possibile anticipare una valutazione che definire negativa è puro eufemismo.

Credo di incontrare il positivo consenso di molti colleghi nell’affermare che uno degli sport più seguiti negli ultimi anni sia quello di procedere con grandi affermazioni di principio, già di per sé intuitivamente incompatibili con la realtà circostante, per poi affidarne l’attuazione ad altri soggetti giuridici… Ecco, con questa legge (ops… decreto-legge) lo Stato sembra proprio percorrere queste strategie e dopo aver, senza neanche tante mistificazioni, fatto outing, prendendo atto nella sostanza di non disporre delle risorse umane e di capacità normativa per affrontare il problema della sicurezza urbana (o secondaria come ci insegnano i sostenitori americani della broken windows theory,) sposta ogni competenza (più o meno) su Regioni, enti locali e, soprattutto, sindaci, andando a creare (nella sostanza è così) un reticolato di responsabilità senza poteri, sfruttando la sprovvedutezza e l’autoreferenzialità di molti Sindaci, che, ingenuamente – convinti di poter finalmente disporre di nuovi e più incisivi poteri (di cui , seppur sotto altre forme, già disponevano) – stanno plaudendo  a tale iniziativa legislativa senza rendersi conto che da domani avranno solo pesanti responsabilità prive di reali poteri, di cui risponderanno anche in campo politico… Continua a leggere la prima parte del commento di M. Ancillotti