Guida in stato di ebbrezza: il rifiuto degli accertamenti ospedalieri configura il reato di rifiuto

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4236/2017, prende in esame il caso di un uomo che dopo un sinistro rifiutava di sottoporsi agli accertamenti presso una struttura ospedaliera impedendo la rivelazione dell’eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue

23 Febbraio 2017
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La Corte di Cassazione prende in esame il caso di un uomo che dopo un sinistro rifiutava di sottoporsi agli accertamenti presso una struttura ospedaliera impedendo la rivelazione dell’eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue.

Risultati di prelievi durante il protocollo medico o su richiesta della P.G.: sono utilizzabili per accertare la guida in stato di ebbrezza

Condannato dal Tribunale di Bologna per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti mediante prelievo di liquidi biologici, dopo la conferma della Sentenza da parte della Corte d’Appello, ricorre in Cassazione. La sua difesa ruota intorno al fatto che, essendo stato l’imputato ricoverato all’interno di una struttura ospedaliera, il personale non necessitava del suo consenso per l’effettuazione dei prelievi. Il fatto che poi questo consenso sia stato richiesto e negato sarebbe irrilevante sul piano legale, dato che si poteva procedere direttamente su richiesta della Polizia Giudiziaria.

I giudici della Suprema Corte ricordano che, in caso di ricovero del conducente presso una struttura ospedaliera, i risultati dei prelievi svolti durante il protocollo medico o su richiesta della Polizia Giudiziaria sono utilizzabili per accertare il reato di guida in stato di ebbrezza.

Reato di rifiuto: quando si configura?

Inoltre che, nel caso in cui il paziente rifiuti il trattamento, questo sarebbe impossibile da effettuare. Proprio in merito a questa ipotesi (come previsto dall’art.186, c. 7) sussiste il reato di rifiuto, rilevabile, ricordano i giudici:

“nel caso in cui il conducente si sottragga volontariamente agli accertamenti etilometrici di cui all’art. 186, comma 5, Cod. Strada: ossia a quelli legittimamente eseguiti in esecuzione di protocolli sanitari presso la struttura ove il conducente é stato ricoverato a seguito di incidente stradale.”

Quindi pur non sussistendo la possibilità di limitare la libertà personale dell’individuo e dovendone rispettare la libertà di rifiutare cure mediche, la manifestazione di volontà contraria al prelievo configura un reato e non solleva l’imputato dal dover rispondere della guida in stato di ebbrezza.

Consulta la Sentenza Corte di Cassazione n. 4236 del 30.1.2017