Decreto “sicurezza urbana”: una nuova entrata correlata alle spese previste

Una nuova entrata vincolata da prevedere sul bilanci 2017/2019 correlata alle spese previste ai sensi dell’art. 9 comma 4 del DL 20/2/2017 n. 14. Sino a ora mai si era affrontato il tema delle entrate collegate alle sanzioni ai regolamenti comunali di polizia urbana ed alle ordinanze sindacali, in quanto non vincolate a specifiche finalità. L’approfondimento di C. Malavasi

1 Marzo 2017
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Più volte si è ragionato sulle entrate vincolate del Codice della strada ed in particolare di quelle di cui all’art. 7, 142 e 208.

Entrate collegate alle sanzioni ai regolamenti comunali di polizia urbana: cosa prevede il nuovo D.l. sicurezza urbana?

Mai si era affrontato il tema delle entrate collegate alle sanzioni ai regolamenti comunali di polizia urbana ed alle ordinanze sindacali ex. art. 7 bis Tuel in quanto non vincolate a specifiche finalità.
Purtroppo il nuovo articolo 9 del decreto sicurezza delle città, DL 20/2/2017 n. 14, ha previsto quanto segue:

Art. 9. Misure a tutela del decoro di particolari luoghi
1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 10, l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.
3. Fermo il disposto dell’articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, l’autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all’attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

L’ultimo comma prevede espressamente che i “proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all’attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano” inserendo pertanto un vincolo derivante da una legge e quindi pienamente rientrante nei vincoli esplicitamente richiamati dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie n. 31/2015.

Introdotto un nuovo vincolo di destinazione dei proventi

Il legislatore in deroga al principio di unità che pretenderebbe che tutte le entrate iscritte in bilancio fossero indistintamente destinate alle spese, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione dei proventi di cui all’art. 9 del DL 20/2017 al fine di correlare le somme previste ed introitate ad interventi… continua a leggere il commento di C. Malavasi