Guida in stato di ebbrezza: possibili esiti dell’accertamento ematico in pronto soccorso

Illegittimo utilizzare il prelievo del sangue effettuato in ospedale se non è stato eseguito per ragioni diagnostiche nell’ambito di protocollo ospedaliero, ma su richiesta della Polizia Giudiziaria per accertare la guida in stato di ebbrezza, e in presenza di un dissenso espresso dell’interessato. Il caso è trattato nella Sentenza n. 4234/2017 della Corte di Cassazione

3 Marzo 2017
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Guida in stato di ebbrezza e chiarimenti in merito all’utilizzabilità del prelievo ematico effettuato dai medici del pronto soccorso.

Il tema è affrontato nella Sentenza n. 4234 del 30.1.2017 della Corte di Cassazione. In primo grado di giudizio viene dichiarata l’inutilizzabilità dell’esame ematico effettuato in ospedale non per ragioni diagnostiche ma solo ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, su esplicita richiesta degli operatori di polizia, in mancanza del consenso informatico dell’interessata. Il Procuratore della Repubblica propone ricorso in Cassazione contro l’assolvimento dell’imputato dal reato ex art. 186 c.d.S., sostenendo che ai fini dell’utilizzabilità dell’esame effettuato rileva esclusivamente il dissenso espresso del soggetto (fermo restando l’obbligo di dare l’avviso della facoltà di essere assistita da un avvocato). Non sarebbe necessario dunque l’esplicito consenso a procedere con l’esame.

Accertamento ematico utilizzabile per la dimostrazione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool: quali casi sono possibili?

I giudici di Cassazione, nel procedere all’accoglimento del ricorso, ricordano che in tema di accertamento ematico ematico utilizzabile per la dimostrazione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, possono verificarsi due distinte situazioni:

  • il caso in cui i sanitari optino per sottoporre il soggetto a cure mediche, e decidano quindi nell’ambito di un protocollo di pronto soccorso per procedere con il prelievo, l’acquisizione del risultato è prevista chiaramente dalla legge (art. 186, comma 5, C.d.S.) e il dissenso del paziente, quando questi sia informato della finalità del prelievo e della sua futuro utilizzo probatorio, può comportare la configurazione del reato di rifiuto;
  • nel caso contrario, qualora non sia necessario procedere con cure mediche e con l’esame del sangue, l’analisi del tasso alcolemico per via ematica, effettuata in presenza di un dissenso espresso dell’interessato, è illegittima e il suo risultato non può essere utilizzato ai fini dell’accertamento della violazione di cui all’art. 186 C.d.S.

Dissenso espresso e avviso di facoltà di farsi assistere da avvocato

Proprio alla luce del secondo principio sopra elencato, la sentenza dev’essere annullata e inviata nuovamente alla Corte di Appello per essere riesaminata. Non c’è infatti traccia, negli atti, di un dissenso espresso all’esame dato dall’imputato, né risulta che gli agenti abbiano omesso di dare il previsto avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato.

Consulta la Sentenza n. 30.01.2017, n. 4234, Corte di Cassazione