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Guida in stato di ebbrezza e chiarimenti in merito all’utilizzabilità del prelievo ematico effettuato dai medici del pronto soccorso.
Il tema è affrontato nella Sentenza n. 4234 del 30.1.2017 della Corte di Cassazione. In primo grado di giudizio viene dichiarata l’inutilizzabilità dell’esame ematico effettuato in ospedale non per ragioni diagnostiche ma solo ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, su esplicita richiesta degli operatori di polizia, in mancanza del consenso informatico dell’interessata. Il Procuratore della Repubblica propone ricorso in Cassazione contro l’assolvimento dell’imputato dal reato ex art. 186 c.d.S., sostenendo che ai fini dell’utilizzabilità dell’esame effettuato rileva esclusivamente il dissenso espresso del soggetto (fermo restando l’obbligo di dare l’avviso della facoltà di essere assistita da un avvocato). Non sarebbe necessario dunque l’esplicito consenso a procedere con l’esame.
I giudici di Cassazione, nel procedere all’accoglimento del ricorso, ricordano che in tema di accertamento ematico ematico utilizzabile per la dimostrazione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, possono verificarsi due distinte situazioni:
Proprio alla luce del secondo principio sopra elencato, la sentenza dev’essere annullata e inviata nuovamente alla Corte di Appello per essere riesaminata. Non c’è infatti traccia, negli atti, di un dissenso espresso all’esame dato dall’imputato, né risulta che gli agenti abbiano omesso di dare il previsto avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato.
Consulta la Sentenza n. 30.01.2017, n. 4234, Corte di Cassazione