Pedone investito da furgone: responsabilità della vittima

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4551/2017, esamina il caso di un pedone investito da un furgone, concludendo che la colpa è della vittima e nessuna responsabilità può essere attribuita all’autista del mezzo

6 Marzo 2017
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4551 del 22 febbraio 2017, esamina il caso di una donna investita da un furgone, concludendo che la colpa del fatto è della vittima e nessuna responsabilità può essere data all’autista del mezzo.

Il fatto è avvenuto in condizioni climatiche piovose, con visibilità notevolmente ridotta: il furgone sopraggiunge alla velocità di circa 90 km/h (limite previsto su quel tratto di strada) e d’improvviso investe una donna che stava attraversando la carreggiata.

Nella prima fase del giudizio, all’autista del mezzo viene riconosciuto un 60% di responsabilità. Ma l’emergere di ulteriori elementi consente di valutare la responsabilità della vittima, con il suo atteggiamento imprevedibile e imprudente, nel causare il sinistro.

infatti, nonostante la visibilità fosse vicina ai 100 metri, nessuno dei due uomini a bordo del furgone aveva scorto la figura della donna in mezzo alla strada. Segno evidente, questo, che l’attraversamento è stato improvviso. Oltre a ciò i giudici ricordano che:

“il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo”.

Impossibile quindi per l’autista mettere in atto una qualsiasi manovra d’emergenza, data la distanza alla quale è avvenuto l’avvistamento, la velocità del mezzo e le condizioni del momento.

I giudici di Cassazione concludono quindi confermando la responsabilità unica della donna, deceduta nelle tragiche circostanze.

Consulta la Sentenza della Corte di Cassazione n. 4551 del 22.2.2017