Sinistro stradale causato da malore: lecito richiedere revisione di idoneità tecnica alla guida?

Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 678/2017, esamina il caso di un uomo che ha provocato un sinistro stradale a causa della perdita di conoscenza mentre si trovava alla guida: eccessiva la richiesta di revisione tecnica della patente se avviene a distanza di due anni dal sinistro e soprattutto dopo la risoluzione del problema medico che ha causato lo svenimento.

10 Marzo 2017
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È lecito disporre la revisione della patente di chi, a causa di una grave patologia, ha un malore e provoca un incidente d’auto? No, almeno secondo il Consiglio di Stato che esamina il caso con la Sentenza n. 678 del 15.2.2017.

Viene accertato, e non è oggetto di contestazione, che il sinistro sia stato provocato da una patologia cardiaca. L’uomo, svenuto alla guida, non aveva nemmeno accennato una frenata e si era scontrato frontalmente con un’altra vettura proveniente dalla direzione opposta. Nei mesi successivi al fatto, egli si sottoponeva a intervento chirurgico di plastica mitralica, che ne garantiva la piena guarigione (come testimoniato dalle diagnosi successive).

Dopo essere già stato sottoposto a test di natura psico-fisica, viene richiamato anche per test indagatori dell’idoneità tecnica. Questi, secondo il Consiglio di Stato, non sono adeguatamente motivati. La causa patologica del sinistro è infatti stata rimossa dall’intervento, ed è quindi eccessivo chiedere la revisione tecnica della patente a distanza di due anni dal sinistro e dopo la risoluzione del problema medico.

I I giudici del Consiglio di Stato valutano infatti che:

“la causa dell’incidente automobilistico che aveva dato luogo ai giudizi di idoneità alla guida, aveva un’origine medico-patologica che è risultata rimossa seguito di intervento chirurgico, come documentato per diagnosi medica e poi dal giudizio della commissione medica locale di Ancona, preposta ai controlli delle idoneità fisio-psichiche alla guida.
L’ingiunzione di sottoporsi all’esame di revisione tecnica della patente di guida appare perciò eccessivo e privo di relazione con l’evento occorso nell’ormai lontano 2006, né la sentenza impugnata ha adeguatamente giustificato l’avvio di un procedimento privo di connessione con gli accadimenti che sono stati pienamente provati”

Viene pertanto accolto il ricorso dell’automobilista avverso il provvedimento di revisione della patente.

Consiglio di Stato, Sentenza n. 678 del 15.2.2017