Trasporto professionale di persone o cose: panoramica dopo le ultime novità

Le innovazioni introdotte dal Decreto 12 dicembre 2016 n. 215 in materia di formazione, informazione e controllo dei conducenti professionali. Gli aggiornamenti non solo riguardano chi deve accertare le eventuali violazioni in materia di attività dei conducenti professionali, ma anche chi deve applicare le relative sanzioni. Sanzioni che oggi vedono amplificato il loro effetto punitivo anche ai fini della eventuale perdita o sospensione del requisito della onorabilità. Continua a leggere l’approfondimento di G. Ferri

16 Marzo 2017
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Il quadro normativo in materia di formazione, informazione e controllo dei conducenti professionali, che vede lo stretto collegamento tra il comma 14 dell’articolo 174 del C.d.S. e l’art. 10 del regolamento (CE) n. 561/2006, aveva sicuramente bisogno di un completamento che fornisse adeguati parametri di riferimento, non solo per chi deve accertare le eventuali violazioni in materia di attività dei conducenti professionali, ma anche per chi deve applicare le relative sanzioni.

Sanzioni che oggi vedono amplificato il loro effetto punitivo per la contestuale individuazione delle violazioni che andranno a popolare l’archivio del REN (Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada) ai fini della eventuale perdita o sospensione del requisito della onorabilità. Quest’ultimo aspetto, relativo al Decreto 15 dicembre 2016, sarà oggetto di un approfondimento successivo.

Articolo 174 C.d.S. – Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose

Il percorso di questa norma, in particolare nei commi da 4 a 8, stabilisce l’ammontare della sanzione pecuniaria in relazione al mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo fissati negli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 561/2006.

Come è noto il legislatore con la legge 120/2010 ha opportunamente disposto una gradualità nella sanzione, legandola alla percentuale di sforamento nei tempi di guida, giornaliera, settimanale o bisettimanale, ovvero nei tempi di riposo giornaliero o settimanale. A parte il mancato rispetto delle pause nella guida, sottratto al meccanismo percentuale, l’inosservanza dei tempi di guida o di riposo trova oggi tre livelli di sanzione, a seconda se lo sforamento sia contenuto entro al 10% del consentito, venga ricompreso tra il 10 ed il 20%, ovvero sia oltre il 20%.

Il comma 14 di questo articolo prevede a carico delle imprese, che nell’esecuzione dei trasporti non osservano le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.305,00 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce. Stessa previsione viene contemplata qualora l’impresa non tenga i documenti prescritti o li tenga scaduti, incompleti o alterati. Viene inoltre fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

La “solidarietà” dell’azienda trova invece puntuale definizione nel precedente comma 13, che si pone come ampliamento dell’istituto fissato in termini generali nell’art. 196 C.d.S.
L’interpretazione del citato comma 14 non è facile e ha dato modo di differenziare la sua applicazione a seconda delle diverse possibilità di lettura che il testo consente. Il nocciolo del contendere è nella formulazione “per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce”.

La problematica si presenta quando l’organo di polizia accerta più violazioni al regolamento 561/2006, sanzionate, come già detto dal comma 14 dell’art. 174 C.d.S.

Parte dei Comandi di Polizia Locale/Municipale contestano il comma 14 per ogni violazione riconducibile ai commi da 4 a 8 dello stesso art. 174; in questo modo intervengono anche alcuni Uffici Provinciali del Lavoro che, modificando in senso estensivo il dettato normativo, gli fanno assumere il senso di “per ciascun dipendente e per ogni violazione …”.
Trattandosi di interpretazione in “malam partem” non trova adesione da parte di chi scrive principalmente in forza del consolidato criterio fissato nelle “preleggi” che non consente di attribuire alla norma altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Il controllo sulla strada comprende un arco temporale che può arrivare a coprire 29 giorni; per questo le violazioni accertabili sono spesso più di una, frequentemente non omogenee tra loro e non sempre riferite alla stessa giornata lavorativa.

Interpretando la norma in modo da applicare una sanzione ad ogni singola violazione viene a determinarsi una sorta di responsabilità oggettiva, non consentita nel nostro ordinamento se non per i casi espressamente previsti. Se, per esempio, il conducente autonomamente ritarda la pausa perché preferisce pranzare in un determinato luogo, appare difficile far ricadere sull’azienda una carenza organizzativa.

Appare allora più plausibile che il legislatore, individuando il dipendente e non il singolo accertamento, abbia inteso sanzionare la mancata organizzazione dei trasporti, tenuto conto che la violazione innescante era già stata oggetto di autonomo provvedimento sanzionatorio verso il quale l’azienda ricopre un vincolo di solidarietà. (conforme a questo orientamento sentenza 76/13 G.d.P. di S. Giovanni in P. (BO) depositata il 27.12.2016).

Ora con il decreto n. 215/2016 le aziende potranno sottrarsi da tali pagamenti innescati dal comma 14 dell’art. 174, a condizione che siano in grado di dimostrare di aver adempiuto alla formazione, informazione e controllo nei confronti dei conducenti professionali dipendenti, pretesi dal Regolamento 561/2006.

Articolo 10 Reg. CE 561/2016 – responsabilità dell’impresa di trasporto

In base alla normativa comunitaria le imprese di trasporto sono tenute ad organizzare l’attività dei conducenti in modo che essi possano rispettare le disposizioni regolamentari fornendo ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuando controlli regolari… Continua a leggere il l’approfondimento di Gianni Ferri