Renitenza all’uso cintura di sicurezza? Ribadito il principio del rifiuto del trasporto

Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura. Lo ribadisce la Corte di Cassazione nella Sentenza n.11434/2017

16 Marzo 2017
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Il fatto descritto nella Sentenza n. 11434/2017: ribaltamento di un Pick Up Toyota condotto da un neopatentato, con a bordo, trasportata sul sedile anteriore destro, la giovane fidanzata. Nessuno dei due è assicurato con cintura di sicurezza al mezzo.

Il ragazzo guida a velocità stimata dalla Corte di appello e dal Tribunale eccessiva su di una strada con divieto di accesso, il cui fondo stradale era cosparso di sabbia e di pietrisco, quindi con poca aderenza. il veicolo sbanda e si ribalta più volte su se stesso, e la ragazza, sbalzata fuori, riporta conseguenze gravissime che in pochi minuti la conducono a morte. A seguito di condanna, il conducente ricorre in Cassazione denunciando violazione di legge e difetto motivazionale.

Responsabilità colposa dell’imputato: quali parametri per l’accertamento?

L’imputato pone tra i motivi di censura la violazione degli artt. 125, 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 43 e 589 cod. pen., sotto il profilo della erroneità per ciò che concerne l’individuazione e la successiva valutazione dei parametri normativi di accertamento della responsabilità colposa dell’imputato. Posto infatti – sostiene l’imputato – che la morte della passeggera è stata conseguente alla fuoriuscita dall’abitacolo, a causa del mancato utilizzo della cintura di sicurezza, cintura successivamente riconosciuta omologata e perfettamente funzionante, la Corte ha omesso di accertare se, ove i sistemi di ritenuta fossero stati doverosamente attivati, l’espulsione dall’abitacolo ed il conseguente schiacciamento del passeggero si sarebbero ugualmente verificati o meno.

Il conducente di un veicolo è tenuto ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Infatti, per la Suprema corte è assolutamente pacifico che:

«Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura»

Ad avvalorare la decisione, la Corte richiama le drammatiche condizioni in cui viene descritta la ragazza dal primo soccorritore. L’effetto degli urti a seguito del defenestramento dal veicolo privo di controllo e dello schiacciamento di organi vitali danno ampiamente conto, secondo i giudici, che se il passeggero fosse stato assicurata al sedile mediante la cintura di sicurezza, peraltro rinvenuta non allacciata e perfettamente funzionante, come ammesso dallo stesso ricorrente, l’evento mortale non si sarebbe verificato.

Ne consegue la corretta qualificazione della condotta della vittima quale mera concausa.

Consulta il testo della Sentenza Corte di Cassazione n. 11434 del 9.3.2017