Perdita di controllo del veicolo a causa dello stato del manto stradale e dell’alta velocità: responsabilità del sinistro

Nonostante le cattive condizioni in cui versa strada, è responsabile del sinistro anche chi non rispetta le comuni regole di prudenza. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5041/2017, individua una responsabilità equamente divisa fra chi ha omesso la necessaria manutenzione e chi non ha rispettato il Codice e la prudenza che impone

17 Marzo 2017
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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 5041 del 28.2.2017, affronta il caso di un sinistro stradale dovuto alle forti piogge e all’alta velocità, chiarendo che nonostante le cattive condizioni in cui versa strada, è responsabile del sinistro chi non rispetta le comuni regole di prudenza

Perde il controllo dell’auto a causa di un torrente d’acqua formatosi sulla strada durante un temporale. L’automobilista va poi a sbattere contro un palo. L’impatto risulta fatale.

Sinistro per condizioni pessime della carreggiata: colpa dell’ente manutentore?

Le condizioni della carreggiata, la formazione del corso d’acqua e le numerose anomalie del tratto stradale spingono i parenti della vittima a dare la responsabilità del fatto all’Anas, chiedendo conseguentemente un congruo risarcimento. Le colpe dell’Ente sarebbero provate dall’eccessiva pendenza del tratto, dall’inadeguatezza dei canali di scolo a lato strada e dallo scarso sistema di smaltimento delle piogge.

Dello stesso avviso sono i giudici del tribunale, che condannano l’Anas. Il giudizio passa poi in Corte d’Appello, dove viene cambiato il punto di vista: la colpa del fatto è da spartire fra l’automobilista e l’Ente nazionale per le strade.

Una responsabilità equamente divisa: non si prescinde dalla prudenza imposta dal C.d.S.

Infatti, la spropositata velocità tenuta dalla vittima al momento del sinistro, provata dagli effetti dello scontro con il palo. L’auto infatti si era pesantemente danneggiata, persino accartocciata su sé stessa, dopo essere stata spezzata in seguito allo schianto. Ciò permette di affermare che il veicolo procedeva almeno alla velocità di 120 km/h, lungo un tratto stradale in cui il limite era di 90 km/h.

I giudici della Cassazione condividono la visione della Corte d’Appello. La responsabilità va equamente divisa fra chi ha omesso la necessaria manutenzione della strada e chi non ne ha rispettato il Codice e la prudenza che esso impone.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 5041 del 28.2.2017