Guida in stato di ebbrezza: rifiuto del consenso informato equivale a rifiuto dell’accertamento

Rifiutare il consenso informato equivale a rifiutare di sottoporsi all’alcoltest? Per la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 9391/2017, omettendo di firmare il consenso si impedisce l’accertamento etilometrico, rendendo evidente un rapporto fra i due atti che ne configura l’equivalenza.

20 Marzo 2017
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9391 del 27.2.2017, esamina il caso di un uomo che, a seguito di un sinistro mentre è alla guida di un autocarro, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

In ospedale l’uomo rifiuta di fornire il consenso informato, necessario allo svolgimento del test del tasso alcoolemico. E il ricorso in Corte di Cassazione riguarda proprio questo fatto: rifiutare il consenso informato equivale a rifiutare di sottoporsi all’alcoltest?

Firma del consenso informato e accertamento del tasso alcolemico

Sì, secondo i giudici della Suprema Corte che valutano corretta l’interpretazione della corte territoriale, ovvero:

“la condotta del prevenuto equivale a rifiuto di accertamento del tasso alcoolemico, essendo evidente che attraverso la mancata sottoscrizione del consenso informato – presupposto necessario per consentire agli operatori sanitari di effettuare i prelievi finalizzati alle analisi legittimamente richieste dalla polizia giudiziaria – l’imputato ha deliberatamente impedito l’accertamento etilometrico sulla sua persona, in tal modo opponendo rifiuto”.

Quindi, omettendo di firmare il consenso si ottiene di impedire l’accertamento etilometrico, rendendo evidente il rapporto fra i due atti che ne configura l’equivalenza. Vengono così confermati reato e condanna. In particolare, intervenendo nel merito la corte ricorda che:

“l’accertamento presso una struttura sanitaria prevede sempre un sub-procedimento amministrativo nell’ambito del quale si colloca il consenso informato, senza il quale non si può ulteriormente procedere con gli accertamenti previsti dall’art. 186, comma 5, cod. strada, con la conseguenza che l’interruzione del procedimento assume inevitabile rilevanza penale come rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolemico”.

La Cassazione rigetta pertanto questa parte del ricorso.

Consulta la Sentenza della Corte di Cassazione n. 9391 del 27.2.2017