Opposizione a cartella per sanzioni del Codice della Strada: competenza del Giudice di Pace

La cognizione in materia di opposizione a cartella per sanzioni del Codice della Strada in caso di opposizione ad esecuzione non ancora iniziata spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia, individuati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011

22 Marzo 2017
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
La cognizione in materia di opposizione a cartella per sanzioni del Codice della Strada in caso di opposizione ad esecuzione non ancora iniziata spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia, individuati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011, al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l’opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo.

Opposizione “preventiva” all’esecuzione ex art. 615 CPC: quali criteri per individuare il giudice competente?

Una società immobiliare citava a comparire dinanzi al giudice di pace di Roma “Equitalia Gerit” s.p.a. (ora “Equitalia Sud spa) ed il comune di Roma (ora Roma Capitale) e chiedeva, previa sospensione della efficacia esecutiva di cartelle esattoriali recanti intimazione di pagamento, dichiarazione  di nullità ovvero pronunciato l’annullamento dei correlati verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada.
Il giudice di pace dichiarava con sentenza la propria incompetenza per valore e la competenza per valore del tribunale di Roma, il quale dichiarava a sua volta la propria incompetenza per materia e formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.

Interviene la Corte di Cassazione con ordinanza n.7139/2017 a rilevare che l’impugnazione esperita dalla Società integra gli estremi di una opposizione “preventiva” all’esecuzione ex art. 615, 1° co., c.p.c., in relazione alla quale operano gli ordinari criteri ai fini dell’individuazione del giudice competente:

“Operano, più esattamente, l’art. 22 bis, 1° co., della legge n. 689/1981 nella parte in cui dispone che “l’opposizione di cui all’articolo 22 si propone davanti al giudice di pace”, ovvero (atteso che l’art. 22 bis è stato abrogato dall’art. 34, 1° co., lett, e). del dec. lgs. n. 150/2011) l’art. 7, 1° e 2° co.. del dec. 1gs. n. 150/2011, commi a tenor dei quali l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’art. 204 bis del dec. lgs. 20.4.1992, n. 285, è regolata dal rito del lavoro e si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.”

La competenza del GdP  per opposizione a cartella esattoriale

Secondo la Suprema corte va dichiarata pertanto la competenza del giudice di pace di Roma. Ciò anche in virtù di precedenti indicazioni dottrinali della stessa Corte, per cui la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all’esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall’art. 7 del dec. Igs. 1.9.2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l’opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo (dr. Cass. (ord.) 16.10.2014, n. 21914; Cass. (ord.) 18.2.2015, n. 3283).

Consulta il testo dell’Ordinanza Corte di Cassazione n. 7139 del 20.3.2017