Lesioni personali aggravate: lo spray al peperoncino è strumento di autodifesa?

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 10889/2017, interviene nel caso di condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate dall’uso di uno spray al peperoncino. Vale il principio che il porto in luogo pubblico dello spray rientra nella definizione di arma comune da sparo

23 Marzo 2017
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Il caso in oggetto riguarda una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, causate dall’uso di uno spray al peperoncino: è giustificato, secondo i giudici, applicare l’aggravante per l’uso dell’arma, considerata a tutti gli effetti come un’arma da sparo.

Spray al peperoncino come un’arma comune da sparo

La Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema con la Sentenza n. 10889, pubblicata il 6.3.2017, nella quale è chiaramente ribadito che lo spray al peperoncino è considerato alla stregua di un’arma comune da sparo. Perciò può essere utilizzato solo per autodifesa. In caso contrario si rischia di commettere reato aggravato. I giudici della Suprema Corte richiamano la giurisprudenza prevalente della stessa corte che :

“ha affermato il principio che il porto in luogo pubblico di tale bomboletta, contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, è idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientra nella definizione di arma comune da sparo da cui all’art. 2 L. n. 110 del 1975 (Sez. 1, sent. n. 11753 del 28/02/2012, Cecchetti, Rv. 252261; Sez. 1, sent. n. 44994 del 14/11/2007, Amantonico, Rv. 238704) o ancora è ricompresa nel novero degli aggressivi chimici…”

Quando si può usare lo spray al peperoncino?

I giudici ribadiscono che lo spray è uno strumento di autodifesa, anche se non ha l’attitudine di recare offesa alle persone e i danni che provoca sono reversibili (posto che la concentrazione della sostanza sia al di sotto dei limiti consentiti per legge). Il suo utilizzo e produzione sono regolati dal Decreto Ministero dell’Interno del 12.5.2011 n. 103 “Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell’articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009”.  Per essere considerato a norma di legge deve avere, fra le molte, queste caratteristiche:

  • miscela contenuta deve essere a base di oleoresin capsicum
  • percentuale della sostanza non deve essere superiore al 10%
  • non deve nebulizzare sostanze infiammabili, corrosive o tossiche
  • non deve superare la gittata di 3 metri
  • va venduto a persone oltre i 16 anni.

La Corte di Cassazione, a suffragio di quanto valutato, ricorda il fatto che l’art. 2 del citato Decreto stabilisce che

“La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare: (…) c) le istruzioni, le precauzioni d’uso e l’indicazione che l’uso dei prodotti è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità”.

Consulta la Sentenza n. 10889 del 6.3.2017, Corte di Cassazione