Biciclette a pedalata assistita e cicli a propulsione (prima parte)

Pubblichiamo l’approfondimento di Luca Tassoni in merito alle cosiddette “biciclette elettriche” a pedalata assistita. Quali caratteristiche devono rispettare al fine di essere considerate velocipedi? Cosa le differenzia dai “cicli a propulsione“, a cui è applicata la normativa relativa ai veicoli a motore leggeri a due ruote (cat. L1e)?

5 Aprile 2017
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Pubblichiamo l’approfondimento di Luca Tassoni in merito alle cosiddette “biciclette elettriche” a pedalata assistita. Quali caratteristiche devono rispettare al fine di essere considerate velocipedi? Cosa le differenzia dai “cicli a propulsione“, a cui è applicata la normativa relativa ai veicoli a motore leggeri a due ruote (cat. L1e)?

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 60 del 2 marzo 2013 è stato pubblicato il Regolamento n. 168 del 15 gennaio 2013 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
Il regolamento n. 168/2013 ha abrogato la direttiva 2002/24/CE del 18 marzo 2002 relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio.
Ai sensi dell’articolo 82 del regolamento, quest’ultimo è entrato in vigore dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale, ma la sua applicazione è disposta a partire dal 1° gennaio 2016.

In merito alle biciclette a pedalata assistita, la precedente direttiva 2002/24/CE, all’articolo 1, ne disponeva l’esclusione dall’applicazione, definendole come «dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare».
Tale definizione era stata riportata nel decreto di recepimento del 31 gennaio 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel comma 1 dell’articolo 50 del Codice della Strada, nella nuova formulazione in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 14 del 2003 (Legge comunitaria del 2002).
Tali veicoli, pertanto, nonostante siano muniti di motore, sono da considerarsi velocipedi qualora vengano rispettate, congiuntamente, tutte le condizioni previste dalla normativa europea e dalla normativa nazionale di recepimento, e cioè:

  1. la potenza del motore elettrico non supera i 0,25 kW;
  2. l’alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h;
  3. l’alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il ciclista smette di pedalare.

Anche il regolamento n. 168/2013, alla lettera h) del paragrafo 2 dell’articolo 2, prevede l’esclusione di tale tipologia di veicoli dalla sua applicazione, tuttavia, con alcune differenze in merito alle definizioni.

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