La copertura assicurativa dei veicoli immatricolati all’estero

In seguito alle recenti disposizioni del Ministero dell’Interno in merito alla copertura assicurativa di veicoli immatricolati in Stati che hanno aderito alla convenzione sulla copertura assicurativa automatica, pubblichiamo il commento di G. Carmagnini. Per quali stati vale la convenzione? Quali veicoli fanno eccezione?

 

12 Aprile 2017
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In base alla Direttiva 2003/564/CE (1), e successive modificazioni e integrazioni, ciascuno Stato Membro si astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o nel territorio di altri Stati espressamente individuati, che sono soggetti alla “convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati” del 30 maggio 2002.

Secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia europea, la copertura assicurativa automatica è riconosciuta anche nel caso di uso illegittimo della targa e tanto ha confermato il Ministero dell’interno con la recente circolare N. Prot. 300/A/2792/17/124/9 del 3 aprile 2017, con la quale ha chiarito che tale garanzia vale anche nel caso di veicoli presenti sul territorio da oltre un anno, in violazione dell’articolo 132 del codice della strada, cioè che circolano senza essere stati nazionalizzati.

Quindi, l’obbligo di assicurazione nel territorio italiano si considera assolto, e pertanto non si effettuerà il controllo dei documenti assicurativi né si procederà ai sensi dell’articolo 193, dai veicoli muniti della targa di immatricolazione rilasciata da uno dei seguenti Paesi che sono garantiti dalla copertura automatica; per i veicoli immatricolati in Stati diversi da quelli della tabella che segue, è necessaria la polizza di frontiera, c.d. carta rosa:

Albania carta verde
Andorra copertura automatica
Azerbaigian carta verde
Austria copertura automatica
Belgio copertura automatica
Bielorussia carta verde
Bosnia ed Erzegovina carta verde
Bulgaria copertura automatica
Cipro copertura automatica
Croazia copertura automatica
Danimarca copertura automatica
Estonia copertura automatica
Finlandia copertura automatica
Francia (e Principato di Monaco) copertura automatica
Germania copertura automatica
Grecia copertura automatica
Iran carta verde
Irlanda copertura automatica
Islanda copertura automatica
Israele carta verde
Lettonia copertura automatica
Liechtenstein copertura automatica
Lituania copertura automatica
Lussemburgo copertura automatica
Macedonia carta verde
Malta copertura automatica
Marocco carta verde
Moldavia carta verde
Montenegro carta verde
Norvegia copertura automatica
Paesi Bassi copertura automatica
Polonia copertura automatica
Portogallo copertura automatica
Regno Unito (e Isole del Canale, Gibilterra, Isola di Man) copertura automatica
Repubblica Ceca copertura automatica
Romania copertura automatica
Russia carta verde
Serbia copertura automatica
Slovacchia copertura automatica
Slovenia copertura automatica
Spagna copertura automatica
Svezia copertura automatica
Svizzera copertura automatica
Tunisia carta verde
Turchia carta verde
Ucraina carta verde
Ungheria copertura automatica

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Copertura assicurativa di Città del Vaticano e Repubblica di San Marino

Per i veicoli stazionanti negli Stati della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino, nonostante essi non facciano parte dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, dal punto di vista dell’assicurazione, si applicano le medesime procedure previste per i veicoli italiani. Ciò significa che durante la circolazione nel territorio italiano dovranno essere muniti di una copertura assicurativa mediante la stipula di un contratto con un’impresa autorizzata in Italia, come i veicoli italiani. Durante la circolazione al di fuori del territorio italiano, negli Stati che aderiscono al sistema della “copertura automatica” o della “necessaria carta verde”, sono considerati, dal punto di vista squisitamente assicurativo, come i veicoli italiani, per cui potranno beneficiare delle convenzioni alle quali l’Italia ha aderito.

Eccezioni alle quali non si applica la copertura assicurativa automatica

Per gli Stati non coperti automaticamente vige l’obbligo della copertura assicurativa al quale deve essere adempiuto mediante la stipulazione di un contratto con una impresa autorizzata, come per i veicoli immatricolati in Italia, ovvero deve essere stipulata apposita polizza di frontiera (2) (c.d. carta rosa).

I veicoli devono quindi essere dotati di copertura (“necessaria carta verde”, “carta rosa” o polizza con compagnia autorizzata in Italia). Si riporta di seguito l’elenco degli Stati esteri e dei relativi veicoli per i quali l’obbligo della copertura assicurativa non può essere considerato automaticamente assolto, secondo la nuova appendice 2 all’accordo, da considerarsi prevalente rispetto all’elenco (3) contenuto nel Decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° aprile 2008, n. 86…

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(1) Decisione della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
(2) La “carta rosa” viene rilasciata dall’U.C.I., presso gli uffici di frontiera, per un periodo di validità minimo di 15 giorni e massimo di 45 giorni.
(3) Allegato 1 in relazione all’articolo 7, comma 2.