Pneumatici: conosciamoli meglio per guidare più sicuri

La sicurezza alla guida passa per gli pneumatici, leggi l’approfondimento di G. Simonato sul loro ricambio stagionale.

 

 

18 Aprile 2017
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La manutenzione spesso è un’azione non molto conosciuta, lungo le strade italiane il parco circolante delle auto continua ad essere tra i più vecchi d’Europa e gli automobilisti dimenticano, oppure rinviano gli interventi manutentivi. La sicurezza della guida passa anche per gli pneumatici, che come sappiamo sono l’unico punto di contatto del veicolo con la sede stradale, spesso non perfettamente manutenuta e suscettibile di variazioni climatiche.

Ricordiamo che l’art. 79 del codice della strada “Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione”, prevede che i veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti di legge.

Nel regolamento (D.P.R. 495/92) sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

La sanzione amministrativa prevista è del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.

Che caratteristiche deve avere lo pneumatico?

Il battistrada dovrà infatti avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e la circonferenza. La profondità degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 mm per auto e rimorchi e di 1,00 mm per le moto mentre per i ciclomotori dovrà essere di 0,50 mm.

L’articolo 175 comma 2 lett. h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione, prevede che chiunque violi questa prescrizione è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra i 41 e i 168 euro e la decurtazione di due punti dalla patente di guida.

Il cambio gomme stagionale

Il cambio gomme estive è un argomento che si deve affrontare in questi giorni, molti lo ritengono apparentemente complesso, ma in realtà non lo è affatto.

Prima di tutto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare del 17 gennaio 2014 prot. N. 1049, avente ad oggetto “Impiego dei pneumatici invernali” ha precisato che:

Come è noto con l’entrata in vigore della direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 il periodo interessato dall’obbligo degli pneumatici invernali è quello ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile.

Vengono rappresentate difficoltà da parte di cittadini e associazioni per quanto riguarda l’approssimarsi delle suddette date in quanto tale obbligo provocherebbe il congestionamento presso gli operatori del settore per soddisfare la richiesta del montaggio di pneumatici invernali.

Al fine di evitare difficoltà al settore si ritiene opportuno consentire l’uso, in riferimento alla penultima linea delle conclusioni della circolare 104/95 del 31/5/1995, di pneumatici invernali (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S), nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio, anche con indice di velocità Q, fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal punto 6 della circolare 104/95.

Si precisa infine che l’uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l’indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e che pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare”.

L’utilizzo degli pneumatici invernali con un indice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 78 C.d.S. comma 3 che prevede” :Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697.”

È obbligatorio cambiare le gomme?

 

Il cambio gomme estive non è obbligatorio, infatti, il Codice della Strada non impone il divieto, puoi utilizzare le gomme termiche tutto l’anno. Il loro utilizzo nella stagione estiva comporta una maggior usura e maggior consumo di carburate. Tuttavia ci sono dei limiti e sono quelli specificati nella tabella “Codice velocità” (vedi sotto).

Il consiglio delle associazioni dei gommisti e costruttori di pneumatici è comunque quello di adottare il set di gomme più adatto per ogni stagione, sia per una questione di performance, che di sicurezza.

Cambio gomme stagionale: le date

La norma prevede due stagionalità, una “estiva” racchiusa nello spazio temporale tra il 15 aprile e il 15 novembre ed una “invernale” dal 15 novembre al 15 aprile.

Come dettato dalla Direttiva – 16/01/2013 – Prot. n. RU/1580 – Circolazione in periodo invernale, avente ad oggetto: “ Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve”:

Ai fini della necessaria uniformità si dispone che il periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile e che il provvedimento sia redatto utilizzando come riferimento il modello in allegato A. Gli enti proprietari o concessionari che avessero già adottato provvedimenti con un intervallo temporale diverso sono invitati a rettificare la data del termine di fine periodo secondo l’indicazione che precede.

 

Continua a leggere l’approfondimento di G. Simonato, Comandante P.L. Unione dei Comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta