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Mostra agli agenti un tagliando di revisione falso e viene conseguentemente condannato a 7 mesi di reclusione ai sensi degli articoli 477 – 480 del Codice Penale. L’imputato propone ricorso in Cassazione lamentando violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto: questo sarebbe previsto dall’art. 80 del Codice della Strada (revisioni), che integra un illecito amministrativo. L’esibizione di una revisione falsa sarebbe quindi da ricondursi a questo reato e non a quello, ben più grave, citato in precedenza e facente parte del Codice Penale.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile: all’imputato era contestata la falsificazione materiale del tagliando, quanto meno sotto il profilo del concorso morale. Inoltre il certificato che attesta l’esito positivo della procedura di revisione, benché sia apposto materialmente sulla carta di circolazione, è a tutti gli effetti un atto distinto da essa, che ha natura certificativa e funzione propri.
Confermati quindi i 7 mesi di reclusione previsti ai sensi degli articoli 477 – 480 del Codice Penale.
Consulta la Sentenza n. 17342 del 6/4/2017, Corte di Cassazione