Servizi di trasporto pubblico: la Polizia Giudiziaria si fa controllore

Esaminiamo il Decreto-Legge 24/04/2017, n. 50, che introduce nuove figure di controllore con i poteri dell’articolo 13 della legge 689/81 (“atti di accertamento”), al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione tariffaria sui mezzi pubblici.

28 Aprile 2017
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Nuovi strumenti vengono forniti ai gestori di servizi di trasporto pubblico, regionale e locale. Il Decreto-Legge 24/04/2017, n. 50 (“disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”), all’articolo 48, introduce nuove figure di controllore:

“Al fine di assicurare il più efficace contrasto al fenomeno dell’evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori”.

Queste nuove figure dovranno essere abilitate dall’impresa di trasporto, che avrà comunque la responsabilità dei controlli, ed inserite in un elenco di agenti abilitati che il gestore dovrà trasmettere alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza.

Atti di accertamento. Nello svolgimento delle loro funzioni, gli agenti accertatori sono investiti dei poteri di cui all’articolo 13 della legge 689/81 (“atti di accertamento”). Potranno quindi richiedere l’esibizione di un documento di identità ed eseguire le attività previste alla Sezione due del Capo I della legge quadro (relativa all’applicazione di sanzioni amministrative).

Agenti di Polizia Giudiziaria sui bus

Eccoci al ruolo della PG: il Decreto prevede che il Ministero dell’Interno possa mettere a disposizione, degli enti che lo richiederanno, agenti ed ufficiali con la qualifica di Polizia Giudiziaria. Questi saranno affiancati secondo un programma di supporto agli agenti accertatori di cui sopra. I costi di queste operazioni saranno a carico dell’ente e la durata del servizio non potrà essere superiore ai 36 mesi.

Videosorveglianza. Previsto anche l’utilizzo, come mezzo di prova, dei sistemi di video sorveglianza installati a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata. Attraverso le immagini raccolte si potranno identificare eventuali trasgressori qualora questi rifiutino di fornire le loro generalità.

Riviste le sanzioni per chi non paga il biglietto

Infine sono state riviste le sanzioni amministrative da comminare a chi dovesse essere sprovvisto di titolo di viaggio. In assenza di specifiche disposizioni regionali la sanzione è pari a sessanta volte il valore del biglietto ma non superiore ai 200 euro. 

Le misure qui descritte sono introdotte dall’art. 48 del Decreto-Legge 24/04/2017, n. 50, commi 9 e seguenti.