Procedure amministrative per il conseguimento della patente B96

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la circolare prot. 7456/23.3.5, del 29.3.2017, offre chiarimenti sulle procedure amministrative per il conseguimento della patente della categoria B96.

28 Aprile 2017
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Nell’ambito di una serie di circolari mirate a armonizzare le procedure per il conseguimento delle varie patenti, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ne ha dedicata una alla Patente B96. 

Nata nel gennaio del 2013, la patente B96 costituisce un’alternativa alla patente BE. In poche parole il codice “96” permette di condurre complessi di veicoli di massa massima autorizzata superiore a 3500 kg e fino a 4250 kg. La licenza è utile a tutti coloro che necessitano di condurre rimorchi e carrelli per motocicli o barche. Questi soggetti non necessitano più della patente BE, entro i limiti di massa appena citati.  

Non è necessario sostenere alcun esame di teoria. Innanzitutto si ricorda che il codice unionale armonizzato 96 può essere ottenuto contestualmente al conseguimento della patente di guida della categoria B o da soggetto già titolare di patente di guida della categoria B. Non è quindi necessario sostenere un esame di teoria dedicato (mentre per la patente BE è previsto un esame orale da sostenere prima dello svolgimento della pratica).

Inoltre è possibile sostenere l’esame per la patente B96 contestualmente all’esame per la patente B. Dopo aver sostenuto l’esame consueto, il candidato sosterrà questo prove:

  1. accelerazione e decelerazione;
  2. retromarcia;
  3. frenata, spazio di frenata e frenata/schivata;
  4. cambio di corsia;
  5. oscillazione di un rimorchio
  6. sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso;
  7. parcheggio.

Nel caso in cui la prima parte dell’esame venga superata con successo e la seconda invece fallita, l’esaminando ha due opzioni:

  • richiedere il rilascio della patente B, senza il codice 96;
  • prenotarsi per sostenere una successiva prova di estensione al codice 96, nel rispetto dei termini del foglio rosa e posto che il soggetto non abbia già fallito due esami pratici.

Clicca qui per eseguire il login e consultare la circolare prot. 7456/23.3.5, del 29.3.2017, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti