Velocità: le postazioni di controllo di velocità devono essere sempre segnalate

Modalità di accertamento dell’eccesso di velocità: le postazioni di controllo devono essere sempre segnalate? Facciamo un po’ di chiarezza, analizzando la sentenza della Corte di Cassazione del 28 marzo 2017, n. 7949. L’approfondimento di G. Simonato

3 Maggio 2017
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La sentenza della Corte di Cassazione del 28 marzo 2017, n. 7949, emessa a seguito della notificazione all’obbligato solidale della violazione ascritta all’art. 142 d.lgs. 285/92, offre l’opportunità di analizzare e cercare di far chiarezza sulle modalità di accertamento dell’eccesso di velocità.

Come è da tempo normato, la presenza delle postazioni fisse o mobili deve essere sempre debitamente segnalata, infatti l’art. 142 comma 6-bis., prevede che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.

La circostanza oggetto del contendere della sentenza 7949/17, sta nel verbale di contestazione per la violazione del superamento del limite di velocità imposto dell’ente proprietario della strada. L’infrazione era stata accertata mediante l’apparecchiatura di misurazione mobile della velocità (autovelox 104/c). Nel provvedimento sanzionatorio non era indicato se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello.

Le Ragioni della decisione dei giudici, che hanno rigettato il ricorso, sono queste:

Il primo motivo di ricorso, presentato, deduce le violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., nonché dell’art. 383, comma 1, del Regolamento C.d.S., ed insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, quanto alla mancata indicazione nel verbale della località ove sarebbe avvenuta l’infrazione. Si assume che il punto di rilevazione “(omissis) ” non è rilevabile in base a segnali di distanza metrici lapidei e non corrisponde ad un luogo accertabile dagli utenti della strada. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 142, comma 6 bis C.d.S., nonché insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, quanto alla postazione del preavviso del posto di controllo per il rilevamento della velocità. Ad avviso del ricorrente, una segnalazione ad una distanza di 1250 metri dal luogo di rilevamento è preavviso inadatto per gli utenti della strada.

I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e si rivelano entrambi in parte inammissibili e comunque infondati. Sono inammissibili le deduzioni di insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione articolate nelle due censure, in quanto, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria o insufficiente motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, né l’omesso esame di elementi istruttori integra, di per sé, il vizio di omesso esame di fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053).

Oltre al riportato art. 142 comma 6-bis, in merito alla segnaletica, è importante ricordare il dettato del D.M. 15 agosto 2007, il quale prevede che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possano essere segnalate:

  1. con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
  2. con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
  3. con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

(continua)