Omissione di soccorso: chi si allontana dal luogo del sinistro commette reato, anche se non ci sono feriti

È sufficiente che, per le modalità di verificazione dell’incidente e per le complessive circostanze della vicenda, il conducente si rappresenti la possibilità che dall’evento sia derivato un danno alle persone e,accettandone il rischio, ometta di fermarsi

15 Maggio 2017
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Urta un ragazzo in bici, percependo chiaramente il colpo che danneggia anche il suo specchietto retrovisore e causando la caduta del ciclista. Nonostante ciò non si ferma immediatamente ma si allontana per parcheggiare la propria auto al fine di impedire intralci alla circolazione. Sarebbe poi immediatamente tornata sul luogo dell’incidente, informando le persone presenti del proprio coinvolgimento nel sinistro.

Il reato di fuga in caso di incidente nel quale risulti coinvolta una persona ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge.

Consulta la Sentenza 22600/17, Corte di Cassazione

Fuga in caso di incidente: punibile anche se non ci sono feriti

Condannata ai sensi dell’articolo 189 C.d.S., comma 6, per essere fuggita dal luogo del sinistro, propone ricorso in Cassazione. I giudici confermano la Sentenza della Corte d’Appello. L’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 6, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. In altre parole, per la punibilità è necessario che ogni componente del fatto tipico (segnatamente il verificarsi di un sinistro idoneo ad arrecare danno alle persone, collegabile al comportamento dell’agente) sia conosciuta e voluta dall’agente. A tal fine, è però sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio.