Costituzione del Comune mediante il responsabile dell’ufficio legale

Due importanti principi ribaditi dalla Corte di Cassazione in materia di delega per la difesa del Comune in giudizio e di competenza per l’articolo 126-bis del Codice della Strada, comma 2

 

17 Maggio 2017
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La Corte di Cassazione, ribadisce due importanti principi:

  • il dirigente può sottoscrivere direttamente il mandato o la delega per la difesa in giudizio se lo prevede lo Statuto del Comune;
  • per l’articolo 126-bis, comma 2, del Codice della Strada la competenza per il ricorso si radica nel luogo dove avrebbe dovuto pervenire la comunicazione dei dati del conducente (cioè nel comune dove ha sede l’organo di polizia procedente).

Lo statuto del Comune può affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti

Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti (o ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa dell’Ente), ciascuno nell’ambito dei rispettivi settori di competenza.

Nel caso in cui una specifica previsione statutaria non sussista, il sindaco conserva l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, (art. 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Qualora lo statuto affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all’intero contenzioso al dirigente dell’ufficio legale, questi può costituirsi senza bisogno di procura, o affidare l’incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l’ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale) e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva presso la Corte di Cassazione.

Quanto indicato per lo statuto Comunale è valido anche per il regolamento, ma soltanto se lo statuto contiene un espresso rinvio alla normativa regolamentare.

Competenza per illecito consistito nell’omissione di una condotta dovuta (art. 126-bis C.d.S.)

L’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa per infrazioni al Codice della Strada (così come quella avverso il verbale di contestazione dell’infrazione), quando l’illecito sia consistito nell’omissione di una condotta dovuta per legge, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata.

Ad esempio, ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione dell’obbligo di fornire i dati del conducente all’organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S., competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore, al quale quei dati andavano inviati.

Tale luogo si identifica con quello in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta mancata, che, nel caso dell’articolo in questione deve individuarsi nella comunicazione “all’organo di polizia che procede”, da parte del proprietario del veicolo, dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.