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Il sinistro che analizziamo riguarda il conducente di un veicolo che perdeva il controllo del mezzo a causa di una macchia d’olio sull’asfalto. Il veicolo finiva poi nella corsia opposta andando a scontrarsi con due auto che sopraggiungevano in direzione opposta.
Gli agenti di Polizia Stradale intervenuti sul luogo non accertavano nessuna violazione del Codice della Strada a carico dell’imputato, anche in relazione al rispetto dei limiti di velocità. Di chi è la responsabilità del sinistro?
Secondo i giudici della Corte d’Appello ci troveremmo di fronte a un concorso di colpa al 50%:
La Corte di Cassazione ha però una diversa versione dei fatti: “laddove si assuma che un incidente sia stato ingenerato non da uno scontro tra veicoli ma dalle condizioni della strada stessa, o dalla presenza sulla stessa di materiali estranei idonei a costituire fonte di pericolo per gli utilizzatori di essa (nel caso di specie, la macchia d’olio) grava sul danneggiato l’onere di provare il nesso causale tra l’alterazione o la situazione di pericolo esistente sulla strada e il sinistro; raggiunta tale prova del nesso causale, è onere del custode, convenuto in giudizio per il risarcimento, dimostrare l’inidoneità in concreto della situazione a provocare l’incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale tra le condizioni del bene e il danno”.
Nel caso in questione, come abbiamo visto, nessuna violazione del Codice della Strada è stata irrogata in relazione a questo sinistro. Quindi nessuna colpa è ravvisabile a capo del conducente, che nel rispetto delle leggi stava conducendo il suo veicolo su un tratto di strada pericoloso per cause che dipendono dall’Amministrazione.
I giudici procedono così ad assegnare l’intera responsabilità del fatto all’ente proprietario della strada.