Resistenza a pubblico ufficiale in caso di fuga del sospetto

Fuggire passivamente dagli agenti, nel tentativo di evitarne il controllo, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale?

23 Maggio 2017
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Quali rischi corre chi fugge di fronte agli agenti di polizia per evitare di essere sottoposto a un controllo? Si occupa della cosa la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17061 del 5.4.2017, che riguarda un uomo condannato per detenzione di stupefacenti (canapa indiana in particolare) ai fini di spaccio.

Questa persona, vistosi scoperta, ha tentato di darsi alla fuga a bordo di un ciclomotore. In Cassazione arriva la condanna di cui sopra, inevitabile vista la grande quantità di sostanza in suo possesso (più di 200 grammi). Tuttavia il ricorso riguarda anche il reato di “resistenza a pubblico ufficiale“: secondo la difesa, una fuga passiva come quella messa in atto con configurerebbe il reato.

Fuggire dagli agenti è resistenza a pubblico ufficiale?

I giudici della Corte ricordano che il reato in esame, di cui all’art. 337 del Codice Penale, è integrato solo nel caso in cui il reo, nel tentativo di opporsi a un atto di ufficio, usi violenze o minacce e non laddove la resistenza sia meramente passiva.

L’unico limite posto a questo principio è questo: se il soggetto, fuggendo, mette in pericolo l’incolumità degli agenti o di altri (per esempio procedendo ad alta velocità e nel disprezzo delle regole del Codice della Strada ) integra il reato. La differenza fondamentale quindi risiede nella condotta di guida e di fuga, che dev’essere intimidatoria, violenta e pericolosa.

A prova di questo tipo di comportamento è necessario portare davanti al giudice un’attenta valutazione delle manovre messe in atto, non essendo sufficienti considerazioni generiche.

In questo caso, confermata la condanna per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e

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