Revisione della patente: non sono necessarie violazioni al CdS per disporla

TAR Toscana, n. 681/17: non sono necessarie violazioni del Codice della Strada per disporre la revisione della patente. Al contrario, basta che un sinistro o una manovra facciano insorgere ragionevoli dubbi sull’idoneità alla guida di un soggetto

26 Maggio 2017
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Ci occupiamo di revisione della patente di guida, prendendo spunto da un caso posto all’attenzione del TAR Toscana. Un uomo, che non era mai rimasto coinvolto in sinistri stradali e la cui patente era immacolata, investe un pedone fuori dalle strisce mentre procedeva a bassissima velocità (tanto da procurare alla controparte lievissimi danni).

L’organo di Polizia Stradale intervenuto sul luogo non rilevava alcuna infrazione al Codice della Strada, come dimostrato dal fatto che non veniva irrogata nessuna sanzione a carico del conducente. Egli, da parte sua, si fermava prontamente a prestare i dovuti soccorsi, allertando al contempo le forze dell’ordine. Nonostante la condotta tenuta, a prima vista esemplare, la motorizzazione disponeva la revisione della patente di guida.

Art. 128 C.d.S.: i presupposti per la revisione della patente

L’art. 128 C.d.S. determina che il prefetto e gli uffici competenti possano disporre la revisione della patente di qui “qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica“.

La normativa non presuppone l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili. Al contrario il provvedimento in esame è adottato in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore

Il fatto che non siano irrogate sanzioni e non sia stato violato il C.d.S. è irrilevante a fronte dell’investimento di un pedone. Tale evento è più che sufficiente a scatenare il ragionevole dubbio di cui sopra, con tutto quel che ne consegue.