È consentito l’invio della cartella di pagamento utilizzando la raccomandata ordinaria e non mediante notifica A.G.

La Corte di Cassazione ricorda che la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento

31 Maggio 2017
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Una nota società impiegata nel settore della riscossione dei tributi propone ricorso in Cassazione contro una Sentenza della Corte d’Appello che  ha ritenuto irrituale la notifica di una cartella di pagamento sanzioni a violazioni del Codice della Strada. Secondo i giudici sarebbe invalida la notifica della cartella sulla base del presupposto che, non essendo stata la stessa ricevuta dal destinatario personalmente, occorresse l’invio di una seconda raccomandata.

Secondo la Corte i motivi di ricorso sono fondati e, conseguentemente, meritevoli di accoglimento. La notifica della cartella esattoriale può avvenire infatti anche mediante invio diretto, da parte del concessionario (come in questo caso), di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tanto è previsto dalla seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale.

Questa è alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. È quindi da cassare la sentenza impugnata.