La falsa attestazione di avvenuta revisione

La falsificazione del certificato di revisione viene concordemente ricondotta, per ciò che concerne l’ambito penalistico, nell’ampia categoria dei reati contro la fede pubblica… L’approfondimento di C.R. Pullara.

31 Maggio 2017
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Di tanto in tanto la Corte di Cassazione torna ad affrontare talune tematiche attinenti ad una fattispecie che, soprattutto in tempi di crisi economica, registra una certa diffusione: ci riferiamo alle attestazioni mendaci apposte sulla carta di circolazione ed inerenti la revisione prescritta dall’art. 80 del Codice della Strada. Uno degli ultimi arresti in proposito (Cass. n. 17342 del 2017), pur collocandosi nel solco di un filone interpretativo attualmente minoritario (come avremo modo di comprendere in seguito), ci consente di analizzare alcuni aspetti in ordine sia alla natura di atto pubblico della carta di circolazione che alla qualificazione giuridica dell’attività di revisione medesima.

Falsità in atto pubblico

Secondo principi ormai piuttosto pacifici, l’ipotesi delittuosa in commento viene concordemente ricondotta, per ciò che concerne l’ambito penalistico, nell’ampia categoria dei reati contro la fede pubblica (e delle “falsità in atti” in particolare): il bene giuridico oggetto di tutela è infatti costituito dalla c.d. “fede pubblica documentale”, intesa come la fiducia e la sicurezza che la collettività ripone nella veridicità di taluni documenti, segni, contrassegni, oggetti e simboli e sulla cui autenticità i consociati devono poter fare affidamento ai fini di un corretto e regolare svolgimento della relazioni giuridiche pubbliche e private.

Ma procediamo con ordine.

Carta di circolazione: una definizione

La giurisprudenza prevalente è d’accordo nel ritenere che la carta di circolazione dei veicoli vada qualificata come atto pubblico in quanto documento contenente il provvedimento che dispone l’immatricolazione di un determinato veicolo che abilita alla circolazione, una volta accertata la sussistenza di “determinati presupposti tecnici ed identificativi” (così Cass., Sez. U., sent. n. 10929 del 10.10.1981). Essa contiene invero la documentazione di fatti e accertamenti tecnici compiuti dal pubblico ufficiale che ha concorso alla sua formazione ovvero di fatti da lui percepiti o verificatisi in sua presenza; non può invece essere identificata quale mera dichiarazione di verità o di scienza estranea a tale attività di documentazione. Questa qualificazione trova poi conferma – proseguono le Sezioni Unite – nel rilievo che essa può essere oggetto di revoca, sospensione, ritiro e aggiornamento, ciò che consente radicalmente di confutare quelle teorie volte invece a definire la carta di circolazione come semplice certificato amministrativo o quale mero atto di autorizzazione rilasciato dalla Pubblica Amministrazione. In altri termini, l’equiparazione ad un mero documento certificativo della avvenuta immatricolazione, dell’attitudine del veicolo alla circolazione ed alla sua utilizzazione come mezzo di trasporto non appare giuridicamente corretta in quanto l’atto in parola contiene esso stesso il provvedimento di immatricolazione (e dunque risulta dotato di effetti costitutivi rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica), in attuazione della volontà del pubblico ufficiale che ne dispone la formazione ed il rilascio (1).

Chiarito che in virtù della natura di atto pubblico della carta di circolazione le false attestazioni ivi presenti andranno dunque ad integrare le ipotesi di reato di falsità in atto pubblico, il delitto de quo si atteggerà invece in maniera diversa a seconda della natura pubblica o privata del soggetto attivo.