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Il caso che esaminiamo riguarda un uomo coinvolto in un sinistro stradale e sospettato di guida in stato di ebbrezza. Dopo essere stato in ospedale veniva a sottoposto a cure medico ed in particolare ad un prelievo ematico che permetteva di accertare un’elevata concentrazione di alcol nel sangue. Nonostante ciò, l’automobilista è assolto. Perché?
Il prelievo era stato effettuato dai medici del pronto soccorso esclusivamente su richiesta del personale di Polizia Giudiziaria.
In questo caso è necessario dare l’avviso, anche in maniera informale, dei motivi per cui viene effettuato l’esame, motivi di legge che non hanno nulla a che vedere con il protocollo medico (precisamente per la verifica del tasso alcolemico nel sangue).
Nel caso in esame tale informativa non è stata fornita, né è stato richiesto il consenso dell’interessato. I risultati dell’esame non sono quindi utilizzabili in tribunale.
Riassumendo: l’eventuale prelievo ematico effettuato da parte dei sanitari su richiesta dalla Polizia Giudiziaria senza l’informativa preventiva, è inutilizzabile ai fini dell’affermazione di responsabilità per una delle ipotesi di reato previste dall’articolo 186 comma 2 C.d.S.
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