La società di locazione non può contestare di non essere obbligata in solido con il locatario

La Cassazione conferma che la società di locazione non può contestare di non essere obbligata in solido con il locatario del veicolo impugnando la cartella di pagamento, in quanto il titolo si è consolidato nei suoi confronti, né, comunque, può ritenersi esclusa dal rapporto di solidarietà.

9 Giugno 2017
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Il Tribunale di Firenze ha rigettato l’opposizione avverso due cartelle esattoriali, ritenuto che divenuti definitivi i verbali di accertamento ad essa ritualmente notificati, la società ricorrente non potesse proporre opposizione avverso la cartella di pagamento per motivi attinenti alla formazione del titolo. Ogni contestazione in tal senso avrebbe dovuto essere, infatti, svolta mediante ricorso amministrativo al Prefetto o tramite ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace.

La vicenda giunge in Cassazione: la ricorrente sostiene che, in quanto società locatrice di veicoli senza conducente, aveva tempestivamente comunicato all’amministrazione comunale i nominativi dei clienti cui erano stati locati i mezzi in questione. Perciò esclude di poter essere chiamata a rispondere delle violazioni commesse dai conducenti, atteso che l’art. 196 C.d.S. prevede la responsabilità solidale del conducente e del locatario.

Società di locazione e ricorsi a verbale di violazione C.d.S.

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L’art. 196, 1° comma, secondo periodo del C.d.S. prevede che, nelle ipotesi di cui all’art. 84 (“locazione senza conducente“), delle violazioni commesse dal conducente risponde solidalmente il locatario non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore. L’art. 196 C.d.S. intende infatti assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, quale non può ritenersi il conducente, dal momento che la sua identità è, di regola, nota soltanto al locatore.

Risulta pertanto corretto ritenere che la società esercente attività di autonoleggio non si debba dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari (comunicazione che nel caso in specie è sì avvenuta ma in maniera incompleta). Al contrario avrebbe dovuto proporre ricorso in via amministrativa o giudiziaria per impedire che il verbale di accertamento divenisse definitivo.

La Corte conclude che non può consentirsi la contestazione delle cartelle esattoriali per motivi attinenti alla formazione del titolo, che avrebbero dovuto essere dedotti precedentemente avverso il verbale di accertamento della violazione.

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