Finanziamento del trattamento economico accessorio con le risorse derivanti dal Codice della Strada

La destinazione dei proventi del C.d.S. può intendersi riferita, secondo la Corte dei Conti, alle prestazioni lavorative aggiuntive o che comportano maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria)

19 Giugno 2017
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Per quanto riguarda gli enti locali, le somme incassate per le violazioni alle disposizioni del Codice della Strada devono essere ripartite secondo quanto indicato nell’articolo 208 del Codice della Strada, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120.

Pertanto, la quota minima da destinare alle specifiche finalità elencate dall’articolo 208 è pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti locali. Trattandosi della quota minima, gli enti locali possono destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al comma 4 dell’articolo 208.

Anche la ripartizione dei proventi per gli scopi indicati è in parte vincolata, per cui le amministrazioni devono determinare annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4 citato, ricordando che almeno un quarto della quota deve essere indirizzata per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente e almeno un quarto al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Provinciale e di Polizia Municipale.

La parte rimanente deve essere destinata ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di Polizia Locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale della Polizia Locale e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

La parte vincolata non in misura fissa può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Provinciale e di Polizia Municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

La scelta di vincolare non solo la percentuale minima dei proventi ad interventi ben definiti, ma anche, all’interno di questa, di individuare ulteriori percentuali vincolate a specifiche finalità, ancora più di dettaglio, è la risposta che il legislatore ha inteso fornire per contrastare la distrazione dei fondi dell’articolo 208, accertata in più di un controllo contabile.

Va ricordato che, almeno secondo una interpretazione logica, i proventi dell’articolo 208 sono formati dalle sanzioni riscosse sia a seguito dei pagamenti spontanei, sia mediante la riscossione coattiva e per questo ne fanno parte anche le maggiorazioni e gli interessi eventualmente incamerati. Da queste somme devono però essere scorporate quelle relative ai proventi di cui all’articolo 142, comma 12-bis, che è consigliabile gestire su un diverso capitolo, onde non creare una commistione degli incassi con diversa e specifica destinazione e rendicontazione. Ovviamente, vanno tenute distinte anche le somme relative al recupero delle spese anticipate dall’ente creditore (spese di notifica e procedimento, aggio dei concessionari, spese legali, etc.).

Sul tema, assai opportunamente, la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, in data 15 settembre ha emanato la delibera 2010104/2010/REG, avente ad oggetto l’approvazione delle “linee guida comportamentali riguardanti le modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada e le loro specifiche finalità“, fornendo preziose indicazioni in merito all’impiego delle somme incassate.

Dalle indicazioni della Corte dei Conti si rileva in primo luogo come sia errato destinare queste somme, tendenzialmente aleatorie e incerte, alle spese correnti, che hanno invece natura stabile e ricorrente. In effetti, le entrate derivanti dall’incasso delle sanzioni pecuniarie hanno natura eccezionale e straordinaria, in quanto sono legate a una serie di condizioni aleatorie, quale la propensione degli utenti a trasgredire, e, di contro, alla loro volontà di pagare in misura ridotta, ovvero di impugnare i provvedimenti sanzionatori, oppure di rimandare il pagamento alle procedure coattive, sempre che queste vadano a buon fine. Inoltre, situazioni contingenti che possono determinare una minore incisività dell’azione degli organi locali di polizia stradale, possono influire negativamente sulla capacità di rispettare le previsioni di entrata.

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Consulta anche il Parere n. 98/2017 della Corte dei Conti