Comunicazione vs notificazione nel procedimento sanzionatorio

Cassazione, sentenza n. 12332/2017: il principio della scissione degli effetti tra “notificante” e “notificato” va applicato anche nel caso di atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio

22 Giugno 2017
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Secondo la Sentenza in esame (n. 12332/2017) il principio della scissione degli effetti tra “notificante” e “notificato” va applicato anche nel caso di atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio, non ostando la recettizietà dei medesimi, le volte in cui dalla conoscenza dell’atto decorrano i termini per l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di mancata comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, ciò a prescindere dalla forma di partecipazione comunicativa utilizzata, attraverso cioè la cooperazione di terzi soggetti allo realizzazione dello scopo di portare l’atto alla conoscenza del destinatario.

Il principio in parola è stato affermato originariamente dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 477 del 2002, secondo la quale, in definitiva, per il notificante, la notifica si perfeziona nel momento in cui l’atto è presentato all’ufficiale giudiziario (o ad altri agenti a ciò preposti) e, per il notificatario, ossia il destinatario, nel momento in cui l’atto è da quest’ultimo ricevuto. Recepito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, siffatto principio è stato successivamente codificato nell’art. 149 c.p.c.

Si muove, dunque, dalla distinzione fra azione del notificante e relativi effetti e ricezione da parte del notificatario, e relativi effetti.

È interessante ricordare che il giudizio del 2002 traeva origine da questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), richiamato implicitamente dall’art. 149 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere la notifica dell’atto da notificare dalla…

Fonte: www.ufficiocommercio.it