Dal 23 giugno modifiche al Codice della Strada e altre novità dalla conversione della manovra finanziaria

Decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50  (in  Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale –  n.  95  del  24 aprile 2017), coordinato con la legge di conversione 21 giugno  2017, n. 96  recante: «Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.».

26 Giugno 2017
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Dalla manovrina[1] si riportano le novità di maggiore interesse immediato.

Quote art. 208 del codice della strada

Per gli  anni  2017  e  2018  le  province  e  le  città metropolitane,  in  deroga   alla   legislazione   vigente,   possono utilizzare le quote  previste  dall’articolo  142,  comma  12-ter,  e dall’articolo 208, comma 4,  del  codice  della  strada,  di  cui  al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  per  il  finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

Modifiche all’articolo 84 del codice della strada – locazione dei veicoli adibiti ai servizi di linea per trasporto persone

All’articolo 84, comma 4, lettera b), del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «trasporto di persone, sono inserite le seguenti: «i veicoli di cui all’articolo  87,  comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone».

Controlli sull’evasione tariffaria nel trasporto pubblico di persone – nuove figure di controllori con funzione di pubblico ufficiale e ausilio della polizia

All’articolo 71 del decreto dei Presidente della Repubblica  11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:   «Al fine di assicurare il piu’ efficace contrasto  dell’evasione  tariffaria, i gestori dei servizi di  trasporto  pubblico  possono affidare le attività di prevenzione,  accertamento  e  contestazione delle  violazioni  alle  norme  di  viaggio  anche  a  soggetti   non appartenenti agli organici del gestore medesimo,  qualificabili  come agenti  accertatori.

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[1] Decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50  (in  Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale –  n.  95  del  24 aprile 2017), coordinato con la legge di conversione 21 giugno  2017, n. 96  recante: «Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.».