Riposo settimanale: normativa nazionale ed europea nel contesto dell’attività dell’autotrasporto merci su strada

G. Simonato esamina le ultime novità a proposito della normativa relativa all’autotrasporto merci su strada, in particolare alla luce delle recenti leggi emanate a livello nazionale da Belgio, Francia e Germania in materia di risposo settimanale dei conducenti

29 Giugno 2017
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Come si è appreso dalla varie fonti di stampa e circolari associative, anche per la Germania è stata modificata la fruizione del riposo settimanale regolare.

È sottinteso che per quanto riguarda il nostro paese nulla è cambiato.

Attualmente in alcuni stati dell’Unione Europea il riposo settimanale regolare, quello previsto e normato dall’art. 4 del Reg. 561/06ce, che prevede che il “periodo di riposo settimanale“, fase temporale determinata della settimana dell’attività lavorativa del conducente professionale, nella quale egli può disporre liberamente del suo tempo, si suddivide in due fattispecie:

  • “periodo di riposo settimanale regolare”: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
  • “periodo di riposo settimanale ridotto”: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative.

Proprio il richiamo normativo di cui al paragrafo precedere, prevede che nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuino almeno 2 periodi di riposo settimanale regolare, cioè quelli ascritti ad ore 45, o in alternativa, un periodo di riposo settimanale regolare (ore 45) ed un periodo di riposo settimanale ridotto, ascrivibile ad un tempo minimo di 24 ore.

La differenza tra il “riposo settimanale regolare” e il “riposo settimanale ridotto”, deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

È opportuno rammentare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare del 29/04/2015 – Prot. n. 7136 – “Riposo settimanale: interpretazione applicativa”, avente ad oggetto: “Art. 8, par. 6, del regolamento (CE) n. 561/2006. Riposo settimanale del lavoratore nell’attività di trasporto su strada. Interpretazione applicativa ed indicazioni operative”, ha affermato che nell’ambito di infrazioni accertate nelle ispezioni in materia di autotrasporto, l’analisi dell’impianto normativo e sanzionatorio rileva una discrasia nella versione ufficiale italiana dell’art. 8, par. 6, del regolamento (CE) n. 561/2006 “Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcuni disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio”, rispetto alla traduzione della medesima norma nella quasi totalità delle altre lingue ufficiali dell’Unione.

Nel medesimo documento, veniva esplicitato che al fine di rendere uniforme l’interpretazione del testo normativo sul territorio nazionale, nel rispetto degli atri Paesi della UE, era ritenuta opportuna una capillare informazione.

La norma in esame, che disciplina il riposo settimanale del lavoratore nell’attività di trasporto su strada, nella versione italiana prevede che “Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:

  • due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
  • un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Il successivo paragrafo 7 dello stesso articolo precisa poi che “qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore”.

Il testo della norma, nella sua versione letterale, non impedisce di considerare compensata la riduzione del riposo settimanale anche attraverso la fruizione del riposo equivalente in più frazioni, a condizione che le stesse siano prese entro la fine della terza settimana successiva e che siano attaccate ad un altro periodo di riposo di almeno nove ore.

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